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Provvedimenti in favore dei territori montani

25 luglio 1952

Con la legge n. 991, «Provvedimenti in favore dei territori montani», si fa un passo in avanti verso un progressivo recepimento automatico della montagna centro-settentrionale nella morfologia del sottosviluppo.
Sono istituiti mutui di miglioramento e per l'artigianato locale, sussidi e concorsi dello Stato per opere di miglioramento, contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti e per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica.
Sono inoltre disciplinati tutta una serie di Enti per la difesa montana, quali le aziende speciali ed i consorzi per la gestione dei beni silvopastorali degli Enti pubblici, i consorzi di prevenzione (ai quali «spetta di prescrivere le opere e gli interventi di competenza privata necessari alla buona regolazione delle acque ed alla conservazione del suolo» nonché «di prescrivere gli indirizzi colturali e le opere ed attività di miglioramento del suolo, in quanto indispensabili alla stabilità del terreno ed al buon regime degli scoli» -art. 11-), e i comprensori di bonifica montana (consorzi costituiti nei territori montani che, «a causa del degradamento fisico o del grave dissesto economico, non sono suscettibili di una proficua sistemazione produttiva senza il coordinamento dell'attività dei singoli, e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato» -art. 14-).

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