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La Convenzione sugli aspetti internazionali del fallimento

5 giugno 1990

La Convenzione Europea su alcuni aspetti internazionali del fallimento è aperta alla firma delle parti.
Questa Convenzione vede il suo ambito limitato alle procedure concorsuali di carattere meramente liquidatorio. Essa tende a garantire un minimo di cooperazione giuridica fra gli Stati firmatari. Si prevede, a questo fine, la possibilità per il curatore di esercitare determinati poteri sul territorio di uno Stato diverso da quello in cui è aperto il fallimento, la possibilità di aprire fallimenti secondari in uno o più Paesi diversi da quello del fallimento principale, la partecipazione senza particolari formalità ad un fallimento da parte di creditori residenti in Stati diversi.
La Convenzione è applicabile quando una procedura concorsuale presenta elementi di collegamento con più Paesi, a fronte della localizzazione dei beni del debitore o della diversa residenza dei creditori.
Nel caso in cui i beni del debitore siano localizzati in Stati differenti, la convenzione lascia aperte due possibilità: la prima è quella di consentire l'estensione della procedura aperta in uno Stato contraente ai beni presenti negli altri Stati contraenti; la seconda, invece, è quella di aprire una procedura secondaria nei Paesi in cui si trovino i beni.
Nel caso in cui, invece, vi siano creditori residenti in Stati differenti rispetto a quello di apertura della procedura, la Convenzione prevede forme semplificate per la loro insinuazione al passivo ed il diritto ad essere informati in caso di apertura di una procedura concorsuale all'estero. Occorre ancora precisare che le norme della Convenzione, previste per il caso in cui i beni del debitore siano situati in Paesi diversi, si applicano esclusivamente alle procedure aventi carattere liquidatorio: mentre le disposizioni previste per il caso in cui i creditori siano residenti all'estero trovano applicazione anche per le procedure concorsuali che tale caratteristica non presentano.

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