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Direttiva CEE contro l'insider trading

13 novembre 1989

Il Consiglio della Comunità Europea adotta una Direttiva che impone agli Stati membri di vietare l'insider trading e di sanzionare efficacemente le eventuali violazioni del divieto.
Nel preambolo della normativa comunitaria viene evidenziato che le operazioni effettuate in violazione del divieto penale costituiscono una minaccia per il buon funzionamento del mercato dei valori mobiliari, colpendo, in primo luogo, il principio della parità di condizione fra gli investitori e, di conseguenza, la fiducia che questi ripongono nel mercato azionario.
All'articolo 1.1 viene data la definizione di informazione privilegiata: un'informazione che non è stata resa pubblica, avente un carattere preciso e concernente uno o più emittenti di valori mobiliari o che se resa pubblica potrebbe influenzare sensibilmente il corso dei valori mobiliari. Con il termine "preciso" si vuole caratterizzare la concretezza e la veridicità della notizia: essa si riferisce ad un fatto accaduto o che è in prossimità di verificarsi.
In base al punto 2 dell'articolo 1, la direttiva considera valori mobiliari, quindi rientranti nell'ambito applicativo su cui si basa l'informazione, i seguenti: le azioni e le obbligazioni; i contratti o i diritti che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere azioni o obbligazioni; contratti a termine, opzioni e altri strumenti finanziari a termine; altri tipi di contratti.
Dopo avere indicato il carattere oggettivo della fattispecie, la direttiva indica all'articolo 2 i soggetti attivi e la condotta sanzionata. In primo luogo essa individua i cosiddetti insider primari, coloro presso i quali l'informazione privilegiata trae origine e ai quali si applicano i divieti. Essi sono sia i componenti degli organi di amministrazione, sia coloro che per la loro partecipazione al capitale sociale hanno potere, anche di fatto, di direzione o di controllo della società emittente, che gli azionisti che possono avere accesso a informazioni privilegiate grazie all'esercizio del loro lavoro, professione o funzione.
Agli insider è vietato acquisire o cedere, per proprio conto o per conto altrui, sia direttamente che indirettamente, valori mobiliari dell'emittente traendo consapevolmente vantaggio da un'informazione privilegiata. Agli stessi è anche vietate la divulgazione della notizia riservata in loro possesso, se non nei casi in cui sia necessario o opportuno nell'esercizio delle loro funzioni dare un suggerimento riservato. Con lo stesso articolo, la direttiva individua come insider secondari coloro che effettuano compravendite di titoli in base ad informazioni ricevute dagli insider primari: il cosiddetto tip, ovvero la soffiata. La norma sanziona anche i passaggi ulteriori della notizia da parte dei tippees a terzi.
La direttiva è del tutto assente per quanto riguarda l'elemento psicologico e i mezzi utilizzabili per la repressione delle condotte lesive. Ma tale lacuna è voluta: la direttiva lascia agli stati membri la possibilità di meglio disciplinare tali elementi per meglio adeguarli ed inserirli nei propri ordinamenti.

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