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In Belgio introdotte nuove norme contro la pedofilia

25 aprile 1995

In Belgio viene introdotto l'articolo 383-bis del codice penale, che punisce, al comma primo, chi espone, vende, affitta, distribuisce, fabbrica o importa a fini commerciali oggetti, film, foto, diapositive o altri supporti visivi che contengano scene a carattere pornografico nelle quali sono raffigurati minori di 16 anni: la pena è la reclusione da 5 a 10 anni e l'ammenda da 500 a 10.000 FF; è punito, invece, con la reclusione da un mese a un anno e con l'ammenda da 100 a 1.000 FF anche il possesso del predetto materiale (comma III), mentre se il fatto di reato costituisce partecipazione all'attività principale o accessoria di un'associazione che abbia come fine lo sfruttamento della pornografia infantile, la pena è dei lavori forzati da 10 a 15 anni. In Belgio sono perseguibili anche i delitti dell'art. 383-bis c.p., anche se commessi all'estero.

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