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Elezione diretta per il Presidente della Giunta regionale

22 novembre 1999

Con la legge costituzionale n. 1, «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statuaria delle Regioni», si apre una stagione realmente nuova per le Regioni.
La nuova legge rappresenta un passo decisivo in un percorso di riforme volto a creare un governo forte della Regione, accentrando le responsabilità nella figura del Presidente, ora perno dell'esecutivo regionale. È Il Presidente della Giunta regionale, eletto direttamente dal popolo, a nominare la Giunta stessa, e la legge gli fornisce gli strumenti per rafforzare la sua posizione di governo e per ridurre il potere di interdizione all'operato dell'esecutivo da parte della coalizione dei partiti di maggioranza. Il primo è l'elezione diretta, che fornisce alla leadership una sorta di valore aggiunto dato dall'investitura popolare. Il secondo è il potere di revocare in qualsiasi momento, con propria deliberazione, gli assessori. Il terzo è costituito dalla "sfiducia distruttiva" per cui in caso di mozione di sfiducia da parte del Consiglio devono essere convocate nuove elezioni. Per la prima volta i cittadini sono chiamati ad eleggere un presidente di Regione che avrà poteri simili a quelli di un "governatore" (all'americana) e porterà automaticamente con sé in Consiglio un "listino" di persone di sua fiducia non sottoposte al voto popolare.
La seconda importante novità consiste nel fatto che le singole Regioni potranno darsi ciascuna uno Statuto proprio: ogni Regione potrà infatti scegliere la propria legge elettorale e il proprio sistema di governo nel corso della legislatura, approvando e modificando lo Statuto con legge regionale (finora gli Statuti erano approvati con una legge del Parlamento), ed eventualmente sottoponendolo a referendum popolare.

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