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Direttiva europea contro il riciclaggio

10 giugno 1991

La Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee relativa alla prevenzione dell'uso dei sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, come indicato dal titolo, sviluppa un approccio specificamente preventivo nei confronti del fenomeno del riciclaggio.
Nel primo 'considerando' della Direttiva viene espressa la preoccupazione che «nel caso in cui gli enti creditizi e finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi di attività illecite ... poss[a]no risultare gravemente compromesse la solidità e la stabilità dell'ente coinvolto e la credibilità dell'intero sistema finanziario, che perderebbe di conseguenza la fiducia del pubblico». L'urgenza dell'intervento comunitario viene poi ricondotta al timore che la mancanza di un'iniziativa in materia possa indurre i singoli stati membri ad adottare delle misure potenzialmente lesive della libera circolazione dei capitali e del consolidamento del mercato unico.
Sulla scorta di tali considerazioni e delle disposizioni già previste ai sensi delle precedenti Convenzioni del Consiglio e dell'ONU, viene emanata la Direttiva, con uno strumentario anti-riciclaggio che annovera:
- l'obbligo di identificazione dei clienti che eseguano una o più operazioni fra loro connesse di importo pari o superiore a 15.000 euro (cosiddetta Know your customer rule);
- l'obbligo di conservazione dell'originale, o di una copia autenticata o dei riferimenti dei documenti identificativi del cliente per i cinque anni consecutivi alla conclusione del rapporto;
- la collaborazione delle istituzioni finanziarie e creditizie con le autorità inquirenti in caso di operazioni sospette;
- l'astensione dall'esecuzione di operazioni sospette;
- la previsione di estensione delle disposizioni ad altre attività "sensibili" e particolarmente a rischio di infiltrazione a scopo di riciclaggio.
A quest'ultimo proposito si rileva come la Direttiva lasci un margine di discrezione agli stati membri, conferendo loro la responsabilità di individuare la modalità più opportuna per raggiungere l'obiettivo indicato, anche nel senso di adottare delle previsioni più stringenti di quelle formulate nella Direttiva stessa.
La Direttiva tra l'altro prevede alcune limitate eccezioni alla procedura di identificazione del cliente, rivolte nello specifico, alle compagnie di assicurazione che ricevano un pagamento attraverso un conto corrente intestato al cliente e aperto presso una banca assoggettata alla Direttiva, in ordine al fatto che si suppone sussista già una compiuta procedura di identificazione effettuata dalla banca stessa e viene ritenuto non obbligatorio per l'istituto di assicurazione provvedervi nuovamente. Si tratta tuttavia di circostanze che vengono valutate con estrema cautela ed attenzione da parte delle autorità perché suscettibili di sfruttamento da parte della criminalità.

Tra parentesi è indicato il numero di tesi correlate



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