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Il codice barbacoviano

1 settembre 1788

Entra in vigore, su iniziativa di Virgilio Barbacovi, il Codice giudiziario nelle cause civili per il principato di Trento. In questo codice si risentono le influenze del Regolamento giuseppino, specie per quanto riguarda il sistema di preclusioni, il ruolo preminente del giudice nella trattazione della causa e il divieto di nuove domande in appello, ma gli spunti originali sono notevoli: vi è un preliminare sistema di arbitrato per tentare di evitare la lite. La lite comincia con lo scambio di atti scritti fra le parti: questi non sono limitati nel numero, ma vanno esperiti entro termini rigidi, sanzionati con il rischio della condanna in contumacia; gli atti introduttivi devono contenere tutte le allegazioni, a pena di non poterne più compiere in seguito (§§35 e seguenti). Vi è inoltre una prima udienza (per la risposta del convenuto) nella quale la causa può già in diverse ipotesi essere decisa, ed entro la quale devono essere proposte le varie eccezioni di rito.
L'istruzione è compiuta dallo stesso giudice che decide la causa e, entro un termine fissato, la decisione segue allo scambio di una sola scrittura conclusionale per parte entro trenta giorni (§214).
Il modello di processo previsto nel codice barbacoviano è ordinato e rapido, ma abbastanza elastico, perché non strozzato da preclusioni troppo rigide: dipende dall'iniziativa delle parti il suo svolgimento e la formazione del materiale per la decisione, ma il giudice ha un ruolo preminente nella direzione del processo e nel controllo del suo svolgimento.

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