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Nuove norme per i processi a minorenni

22 settembre 1988

Le numerose critiche ai limiti del sistema penitenziario minorile trovano, in parte, un momento di accordo e di realizzazione nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 448. Tale decreto dispone che la funzione del giudice per le indagini preliminari venga svolta da un magistrato del Tribunale per i minorenni, mentre quella del giudice per l'udienza preliminare venga svolta da un collegio composto da un magistrato togato e da due giudici onorari. Il dibattimento avviene di fronte al Tribunale dei minorenni, nella sua composizione ordinaria. Nell'ambito dell.udienza preliminare, può decidersi di rinviare il minore a giudizio, o di emettere una sentenza di «non luogo a procedere»; può essere disposta la sospensione del processo con messa alla prova, o possono applicate «sanzioni sostitutive alla detenzione». A seguito del dibattimento, che non è solitamente pubblico e comporta un esame diretto dell'imputato da parte del presidente, con esclusione della cross-examination per evitare traumi al minore, si giunge alla definizione del caso.
Una delle più importanti innovazioni apportate dal decreto è da ravvisarsi nelle disposizioni che limitano al massimo la carcerazione preventiva dei minori. Con la nuova disciplina, infatti, essa è sempre facoltativa.
Per quanto riguarda il contenuto delle decisioni che il tribunale può disporre, si prevede l'applicazione ai minori degli istituti applicabili agli adulti, con significativi ampliamenti ed agevolazioni, nonché specifici istituti destinati ai minori. Ci si riferisce, in modo particolare, al perdono giudiziale, al proscioglimento per incapacità di intendere e di volere, al proscioglimento per irrilevanza del fatto ed alla sospensione del processo e messa alla prova.
Quanto alla condanna alla pena detentiva, essa è ridotta di un terzo rispetto a quella prevista per gli adulti e viene scontata in appositi istituti "prigioni scuola" separati da quelli per gli adulti. Nel corso dell'esecuzione della pena detentiva, oltre a poter trovare applicazione le misure alternative previste per gli adulti (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, lavoro all'esterno), il minore può ottenere la liberazione condizionale in qualunque momento e, cosa della massima importanza, qualunque sia la durata della pena stessa.

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