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Limiti della giurisdizione del giudice civile ordinario

Limiti della giurisdizione del giudice civile ordinario: il difetto di giurisdizione e la sua rilevabilità


Stabilire se il giudice civile ordinario ha o meno giurisdizione significa comprendere se esiste un giudice civile ordinario, cui possa essere attribuita la funzione giurisdizionale riguardo una determinata controversia.
Quindi, i 3 limiti (+ eventualmente un quarto) della giurisdizione del giudice civile ordinario, definiti con il termine tecnico difetto di giurisdizione, sono determinati dalla non tutelabità della situazione giuridica soggettiva dell’attore di fronte al giudice civile ordinario da lui adito.

Limiti di giurisdizione EX ART. 37 CPC: difetto di giurisdizione assoluto e difetto di giurisdizione rispetto al giudice speciale
Nello specifico, i primi due limiti della giurisdizione del giudice civile ordinario sono stabiliti EX ART. 37 CPC, rubricato "Difetto di giurisdizione", secondo cui «IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO NEI CONFRONTI DELLA PA [Si tratta di un c. d. difetto assoluto di giurisdizione, quale primo limite ex lege alla funzione giurisdizionale del giudice civile ordinario; nello specifico, in questo caso, la situazione giuridica soggettiva fatta valere dall’attore di fronte al giudice civile, ad avviso del convenuto o secondo il giudice stesso, è né un interesse legittimo, né un diritto soggettivo, bensì è un c. d. interesse di mero fatto, che, a causa dei poteri attribuiti alla PA, non ha tutela giurisdizionale di fronte ad un giudice ordinario e/o speciale, bensì che può essere fatto valere dal cittadino solo nei confronti della PA.] O - NEI CONFRONTI - DEI GIUDICI SPECIALI [Questo è il secondo limite ex lege alla giurisdizione del giudice ordinario, che è abbastanza evidente.] È RILEVATO, ANCHE D’UFFICIO [Questa è la descrizione delle modalità per eccepire il difetto di giuridizione: o il giudice civile stesso d’ufficio, o il convenuto attraverso lo strumento tecnico dell’eccezione di rito possono rilevare il difetto di giurisdizione del giudice adito dall’attore, perché la funzione giurisdizionale riguardo tale controversia spetta ai poteri della PA e/o ai giudici speciali], IN QUALUNQUE STATO E GRADO DEL PROCESSO [Quale ulteriore descrizione delle modalità per eccepire il difetto di giuridizione, ciò significa che il vizio di giurisdizione può essere fatto valere nel corso del giudizio di primo grado senza incontrare preclusioni e, in seguito, anche nei successivi gradi di giudizio, quali appello e/o Cassazione.]».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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