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| Le prime direttive in materia di assicurazioni avevano come obiettivo principale quello della libertà di stabilimento; per raggiungere tale obiettivo risultava necessaria una armonizzazione minima che poteva essere raggiunta solo con l’armonizzazione delle condizioni di accesso al mercato assicurativo. Si tratta della direttiva 73/239, in materia di assicurazioni danni e della direttiva 79/267, in materia di assicurazioni sulla vita.
Questi provvedimenti hanno segnato il primo passo verso la creazione di un ramo unico dei servizi assicurativi nei rami indicati “attraverso l’effettivo esercizio, all’interno del territorio comunitario, del diritto di stabilimento da parte delle imprese assicuratrici che hanno la loro sede sociale negli stati membri della Comunità europea, con l’eliminazione dell’ostacolo posto all’effettivo esercizio di tale diritto soprattutto dell’esistenza, nei vari Stati membri, di legislazioni di controllo (…) largamente differenziate e tali da determinare, appunto per questo fatto, gravi distorsioni concorrenziali” .
I principi fondamentali su cui si basavano le direttive richiamate possono essere riassunti in cinque punti: 1) divieto, per le imprese di nuova costituzione, di esercitare congiuntamente i rami vita e i rami danni; per le imprese che già li esercitavano, era prevista l’obbligo di tenere distinte le gestioni; 2) necessità dell’autorizzazione amministrativa per l’accesso all’attività assicurativa con l’indicazione dei presupposti per concederla, rifiutarla o revocarla e dei rimedi in caso di rifiuto o revoca; 3) obbligo di disporre, oltre che delle riserve tecniche, anche del margine di solvibilità; 4) obbligo di istituire e mantenere un fondo di garanzia non inferiore a un terzo del margine minimo di solvibilità e, infine, 5) misure adeguate in caso di dissesto dell’impresa.
Le direttive di seconda generazione, ovvero la 88/357 del 22 giugno 1988 in materia di assicurazioni private contro i danni e la 90/619 dell’8 novembre 1990 in materia di assicurazione sulla vita, occupano una posizione intermedia nel processo di costruzione del mercato unico dei servizi assicurativi e creano una divisione della materia assicurativa in due fasce operative:
- la prima concerne i “grandi rischi” (per le assicurazioni che operano nei rami danni e per le assicurazioni r.c. auto) e la c.d. “libertà di prestazione passiva” (per le imprese esercenti attività assicurativa nei rami vita), per la quale diventa operativo il principio dell’home country control, ovvero il controllo del paese d’origine. Per “grandi rischi” si intendono i “grandi clienti”, ovvero soggetti che riescono ad ottenere informazioni sufficienti sull’impresa di assicurazione alla quale si rivolgono; mentre per “libertà di prestazione passiva” si intende quella particolare situazione in cui è l’utente di servizi assicurativi che si rivolge all’impresa di assicurazione; in entrambi i casi vi è una rinuncia alla tutela accordata dall’ordinamento al paese d’origine. |
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