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| All’indomani della riforma del diritto di famiglia, il regime di comunione legale fu salutato da alcuni come strumento di promozione e garanzia della parità coniugale, assurta a valore costituzionale ormai da molti anni. Da altri, invece, esso ricevette aspre critiche, aventi ad oggetto i suoi caratteri essenziali: la derogabilità e il contenuto non universale. In simili caratteri si volle ravvisare il risultato (poco soddisfacente) di un compromesso tra le forze politiche di opposta matrice culturale.
In realtà il carattere non universale della comunione, più che il frutto di un compromesso nel senso deteriore della parola, appare ispirato alla volontà di delineare un equilibrio nel microsistema della famiglia. Lo scopo perseguito è l’attuazione di vari precetti costituzionali: uguaglianza, diritto al lavoro, libertà d'iniziativa economica e la tutela della personalità.
La riflessione sulla ratio dell’istituto non è priva di conseguenze pratiche. Essa induce a rigettare i semplicistici canoni ermeneutici di chi vorrebbe leggere come tassativo il catalogo dei beni comuni oppure quello dei beni personali. La realtà da disciplinare è ben più complessa di quanto lascerebbe supporre un’adesione rigida e preconcetta all’una o all’altra impostazione. La stessa nozione di acquisto pone problemi interpretativi, in primo luogo perchè il termine è stato adoperato in un'accezione atecnica.
Esaurita la trattazione relativa all'oggetto della comunione immediata, deve rivolgersi uno "sguardo d'insieme" al fenomeno della comunione de residuo, valutando la piena compatibilità del fenomeno con le rationes della comunione legale, fra le quali non si annovera soltanto la valorizzazione del concorso di ambo i coniugi alla formazione del risparmio familiare, ma anche la tutela della personalità di ciascun coniuge.
In quest'ottica, il differimento della comunione di alcuni acquisti appare funzionale al massimo contemperamento delle diverse esigenze. Si è esclusa, per tale ragione, l'esistenza di un'aspettativa tutelata su di essi, riconosciuta da una parte della dottrina a favore del coniuge non diretto acquirente.
Deve prestarsi attenzione, successivamente, alla definizione dell'oggetto della comunione legale sotto il profilo negativo, attraverso l'individuazione delle categorie di acquisti che rimangono personali, in quanto non si possono ricondurre al presupposto della congiunta formazione del risparmio, oppure in quanto strumentali allo sviluppo e alla tutela della personalità di uno dei coniugi, o ancora perchè realizzati mediante surrogazione di beni personali.
Per concludere, si devono vagliare le numerose ipotesi di modificazione convenzionale dell'oggetto della comunione coniugale.
In definitiva, a quasi trent’anni di distanza dalla riforma del diritto di famiglia, l'indagine sulla disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi si presenta ancora particolarmente interessante, ricca com'è di spunti di riflessione, non solo a causa della non eccellente qualità del dettato normativo, ma anche in considerazione della varietà dei fenomeni giuridici che vengono in rilievo.
In quest’ottica, l’indagine sull’oggetto della comunione legale si pone come una sorta di “crocevia”, come vero e proprio “osservatorio privilegiato”, per l’interprete, sul funzionamento di una pluralità di istituti giuridici, i cui meccanismi operativi vanno armonizzati con il sistema della comunione. |
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