7 
 
INTRODUZIONE 
L’ obiettivo di questa tesi è di individuare come si modificano gli aspetti psicologici interni 
alla persona nel momento di uscire da una setta. 
Il fenomeno delle sette è stato molto discusso nel corso degli anni ed è ancora molto 
presente anche tutt’ora. Ne seguirà nel corso di questo testo, un riassunto cronologico delle 
principali sette che hanno segnato la storia di questo termine; facendo riferimento sia a 
cerchie settarie di questo Stato sia a fenomeni di sette a livello internazionale. Partendo 
dalla Setta degli Assassini e arrivando alla setta di Heaven’s Gate. 
L’intenzione è quella di vagliare gli aspetti comportamentali, caratteriali, relazionali e 
identificativi della persona; partendo da una visione generale del termine setta, 
analizzandone le definizioni, citando i fenomeni di sette che si sono presentati nel corso 
della storia, ed entrando poi nello specifico, il ruolo della persona all’interno della setta. 
Verranno ampliate e spiegate le fasi che si attraversano e gli aspetti della personalità che 
sono soggetti al cambiamento. Proseguendo si farà una distinzione delle tipologie di sette: 
criminali e religiose, citandone le definizioni di entrambe con l’apporto di casi reali come 
esempi esplicativi. 
Questo lavoro analizzerà successivamente la fase di uscita dalla setta analizzando, sempre 
con il supplemento di casi reali, le condizioni psicologiche delle persone che riescono a 
uscire; molte, infatti, si ritrovano completamente depersonalizzate e soprattutto sole. Si 
andrà quindi a indagare in modo critico tutti gli aspetti della personalità coinvolti. 
Esistono purtroppo anche casi nei quali le persone, seppur vogliano, non riescono a uscire 
dalla setta. Questa premessa serve per parlare dei casi di suicidio che possono essere di tipo 
rituale, quindi con uno scopo comune utile alla setta, o di tipo preventivo, cioè per evitare 
che la persona parli dei segreti del gruppo e delle loro attività. Esistono inoltre casi 
d’istigazione al suicidio, che possono riguardare sia soggetti al di fuori della cerchia sia 
soggetti che invece ne fanno parte, ma che sono considerati deboli o non del tutto fidati.
8 
 
CAPITOLO 1 
Definizione e fasi 
1.1. Definizioni 
Le sette destano, da sempre, curiosità, e ciò è dovuto anche al fatto che esse pare stiano 
aumentando di numero in questi ultimi anni. Innanzitutto è bene fare chiarezza in merito al 
termine setta. Se si sta parlando di setta religiosa ci si riferisce a: 
Un gruppo meno organizzato dal punto di vista formale e, spesso, trae origine da una 
scissione avvenuta nell’ambito di una Chiesa. Generalmente recluta i suoi membri 
attraverso la conversione e circoscrive la cerchia degli adepti a coloro che danno 
costante prova di impegno di fede
1
. 
In un gergo più comune le sette religiose ed esoteriche sono definite come: 
Tutte quelle aggregazioni di origine relativamente recente, ispirate alla predicazione di 
un capo spirituale o a dottrine di tipo iniziatiche, di cui i principi appaiono diversi da 
quelli delle confessioni religiose tradizionali (cristianesimo, ebraismo, islamismo, 
buddismo, induismo e confucianesimo) e dei grandi sistemi filosofici occidentali
2
. 
Questa definizione rappresenta la versione più comune; ma per affrontare la tematica con 
metodologia scientifica è necessario entrare maggiormente nello specifico. Partiamo, 
quindi, dall’etimologia del termine setta. Esso si ritiene provenga da due possibili fonti: dal 
latino sectam, che significa frazione o parte, oppure si tratta del femminile di sectus, cioè il 
participio passato di sequi, ovvero seguire. Queste due differenti etimologie danno luogo a 
due diverse interpretazioni del significato complessivo. Si definisce frazione perché è un 
distaccamento dalla società di riferimento che rifiuta le leggi e le dottrine della società 
presente nello Stato in cui si trova, creandone invece di proprie e professandole al resto 
della popolazione. “Tale frazione viene a connotarsi come criminale se si oppone in 
contrasto con la realtà sociale di provenienza e pone in essere attività di tipo criminale 
contro di essa e il suo ordinamento giuridico”
3
. 
                                                           
1
 Francesco BARRESI, Sette religiose criminali. Dal satanismo criminale ai culti distruttivi, Roma, 
Universale, 2006², 83. 
2
 Ivi, p. 86. 
3
 Ivi, p. 88.
9 
 
Il secondo significato etimologico, come detto, è quello di “seguito”. Il verbo seguire fa 
riferimento al concetto di leadership, cioè alla presenza di una persona solitamente 
carismatica, chiamata leader, che è all’apice della struttura organizzativa della setta. La sua 
particolarità è, infatti, quella di essere seguito dai propri adepti, chiamati anche seguaci. 
Spesso accade che il leader venga seguito più per il suo essere carismatico che per il credo 
che professa, ma di questo se ne parlerà in modo più esaustivo in seguito. 
Per fare un passo ulteriore ci si approccerà ora al termine setta da un punto di vista 
criminologico, per mettere in luce eventuali condotte di tipo criminale. A questo proposito 
la seguente definizione risulta particolarmente esaustiva: “Gruppo di persone che 
professano una dottrina politica, filosofica, religiosa in contrasto o in opposizione a quella 
riconosciuta o professata dalla maggioranza.”
4
. 
Tramite quest’ultima definizione si mette in evidenza che per setta non necessariamente si 
intende un gruppo di persone unite per professare un certo credo religioso diverso da 
quello comune; tale definizione conferisce al termine un senso più ampio, estendendo la 
definizione anche ad una particolare idea politica o filosofica. In questa definizione è 
presente un duplice aspetto che caratterizza la setta: “Il fatto che essa sia costituita da un 
gruppo di persone; il fatto che tale gruppo sia in contraddizione con un’ideologia di 
un’istituzione o con la maggioranza”
5
. 
La Commissione dei Diritti dell’Uomo, il 10 dicembre 1993 definisce le sette come: 
Raggruppamenti che in alcuni casi si presentano come religioni, le cui pratiche sono 
suscettibili di cadere sotto i colpi della legislazione che tutela i diritti delle persone o 
del funzionamento dello Stato di diritto
6
. 
Tale definizione pone l’attenzione all’aspetto giuridico e normativo del rispetto dei diritti 
dell’uomo. L’articolo 8 della costituzione italiana, comma 1, afferma che tutte le religioni 
possono organizzarsi liberamente purché non siano in contrasto con il sistema giuridico 
italiano. A tal proposito l’articolo 19 ribadisce il concetto aggiungendo ad esso la libertà di 
professare, stabilendo quanto segue: 
                                                           
4
 Ivi, p. 87. 
5
 Marco MONZANI, Manuale di psicologia giuridica. Elementi di psicologia criminale e vittimologia, 
Padova, Libreria universitaria, 2013², 448. 
6
Francesco BARRESI, Sette religiose criminali. Dal satanismo criminale ai culti distruttivi, Roma, 
Universale, 2006², p. 86.
10 
 
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi 
forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in 
pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume
7
. 
Da questo articolo emerge che il nostro sistema legislativo di per sé non vieta le sette 
religiose, nemmeno quelle sataniche, a patto che non mettano in atto comportamenti in 
contrasto con l’ordinamento giuridico di riferimento. In Italia, quindi, esse non sono 
perseguibili per le loro idee e tantomeno per la diffusione del loro credo, anche nel caso in 
cui inneggiassero il male assoluto. 
Una critica all’articolo 19 della Costituzione italiana viene mossa da Dossetti, un 
presbitero, giurista, politico e teologo italiano, che vorrebbe aggiungere oltre al, già 
presente, divieto di praticare riti contrari al buon costume “anche il divieto di professare 
una religione o esercitare un culto implicante principi contrari all’ordine pubblico e al buon 
costume”
8
. Tale articolazione aggiunta da Dossetti venne ritenuta troppo limitante, 
soprattutto per l’aspetto riguardante i principi, che andrebbe contro il concetto di libertà 
religiosa ribadita dallo stesso articolo. 
In conclusione, per configurarsi illecito vi deve essere la messa in pratica di questo rito 
contrario all’ordinamento giuridico, e la propaganda e la predicazione diventano illegali 
solo nel caso in cui si concretizzino in atti vietati dallo stesso ordinamento. 
È ormai noto che la Costituzione italiana pone un limite piuttosto alto per quanto riguarda 
tutto l’aspetto rituale, specie se si confronta con le Costituzioni di altri Paesi come, per 
esempio, la Spagna, la Polonia, la Bulgaria, la Grecia e l’Albania, che mettono in luce il 
limite dell’ordine pubblico e della morale pubblica entrambi in relazione alle condizioni 
previste per la pratica di riti religiosi. 
La Dichiarazione sull’intolleranza religiosa, il Patto internazionale sui diritti civili e le 
Convenzioni europea, americana e africana sui diritti dell’uomo prevedono una riserva 
assoluta di legge in ordine alle limitazioni che possono essere applicate al libero 
esercizio della propria religione o culto
9
. 
Queste limitazioni risultano ammissibili solo se fondamentali per la sicurezza, la sanità, la 
morale e l’ordine pubblico, e senza dimenticare le libertà degli altri. Per questo 
                                                           
7
 Ivi, p. 132. 
8
 Ivi, p. 133. 
9
 Ivi, p. 135.
11 
 
l’ordinamento italiano risulta essere maggiormente tollerante, consentendo la pratica di 
svariate confessioni religiose. 
È ora necessario dare una definizione di che cosa si intende per confessione religiosa. 
Durante il corso della storia ne sono state date varie, nessuna però ritenuta pienamente 
esaustiva. Nel 1998 si fa riferimento al criterio di autoreferenzialità, che si basa, appunto, 
esclusivamente su loro stesse, ignorando le altre realtà e ritenendo la propria come 
essenziale. Con la sentenza del 27 aprile 1993 numero 195 però, la Corte Costituzionale 
sostenne che l’autoreferenzialità non è sufficiente per spiegare al meglio il concetto di 
confessione religiosa, ed è in questa sede che venne ammessa la necessità di un’intesa con 
lo Stato.  
L'articolo 8 della Costituzione, dopo aver affermato che tutte le Confessioni religiose 
sono ugualmente libere davanti alla legge e che hanno diritto di organizzarsi secondo i 
propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, stabilisce 
che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le 
relative rappresentanze
10
. 
Solo nel momento in cui le associazioni ottengono tale intesa con lo Stato, iniziano a 
godere di considerazione in ambito giuridico. 
Le intese sono quindi accordi con cui lo Stato italiano stabilisce un rapporto formale 
con le rappresentanze di confessioni religiose specifiche. […] I testi delle intese sono 
concordati tra le singole confessioni e la Commissione interministeriale per le intese 
con le confessioni religiose. Le intese entrano in vigore solo dopo l’approvazione del 
Parlamento
11
. 
Dal 1984, sono state stipulate varie intese con confessioni religiose, tra cui la Tavola 
valdese l’11 agosto 1984 con la legge n. 449, le Chiese cristiane avventiste e le Assemblee 
di Dio entrambe il 22 novembre 1988 con le leggi n. 516 e 517, le Comunità ebraiche l’8 
marzo 1989, legge n. 101 e la Chiesa evangelica luterana con la legge del 29 novembre 
1995, n. 20. 
Il 20 marzo del 2000 sono state firmate anche le intese per quando riguarda l’unione 
buddista italiana (UBI) e la congregazione cristiana dei testimoni di Geova; quest’ultima è 
tutt’ora soggetta a opinioni contrastanti: molti, infatti, definiscono i testimoni di Geova 
                                                           
10
 Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali, 
<http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/intese_indice.html>, 2016. 
11
 Miguel Angel Ayuso GUIXOT, Chiesa e islam in Italia: esperienze e prospettive di dialogo, a cura di 
Andrea Pacini, Milano, Paoline Edizioni, 2008, 28.
12 
 
come una setta, mentre altri la ritengono una religione assimilabile a tutte le altre 
confessioni religiose, ma questo concetto verrà approfondito oltre. 
1.2. Caratteristiche delle sette 
Per riconoscere se si ha a che fare con un fenomeno settario, è necessario avere un 
bagaglio di quali sono le fondamentali caratteristiche presenti in una setta. 
Il primo punto fondamentale è l’aspetto dinamico, le sette sono organismi in continuo 
mutamento, non rimangono radicate nelle loro antiche tradizioni ma si evolvono sempre, 
questo le differenzia dai culti di tipo cristiano o di tipo pagano. 
La struttura di una setta è di tipo piramidale, dove al vertice è presente un capo, chiamato 
leader, che viene seguito di buon grado dai suoi adepti, cioè i suoi seguaci. Il leader di 
solito è un soggetto carismatico, con una buona capacità di parlare e di attirare l’attenzione 
di chi lo ascolta, i discorsi pervadono la mente delle persone che, anche se non sono 
pienamente d’accordo con le parole da lui dette, rimangono talmente abbagliati che lo 
seguono di buon grado. Il leader è, nella maggior parte dei casi, autoritario: questa 
peculiarità è necessaria per mantenere il suo ruolo di comando, altrimenti l’organizzazione 
si sfalderebbe, è necessario qualcuno che la guidi. 
Questo capo oltre ad avere autorità, possiede il potere, “che è dato dalla disponibilità di 
mezzi per influenzare o controllare il comportamento di terzi e dalla capacità personale di 
influenzare gli altri individui.”
12
. Perciò, per avere un leader che sia efficace, sono 
necessarie tre caratteristiche: influenza, autorità e potere: influenza perché deve essere in 
grado di modificare il pensiero delle persone che lo seguono, inculcandogli invece il 
proprio, autorità perché esercitano, tramite la loro influenza negli adepti, un ruolo 
autorevole ai loro occhi e infine il potere perché le due caratteristiche precedenti, l’autorità 
e la capacità di influenzare gli altri, concedono loro un grande potere sui nuovi membri. 
Un leader che decide di guidare un gruppo, di esserne il punto di riferimento, deve avere 
ben presente dei punti fondamentali, quali innanzitutto gli obiettivi effettivi di tale gruppo, 
                                                           
12
 Francesco BARRESI, Sette religiose criminali. Dal satanismo criminale ai culti distruttivi, Roma, 
Universale, 2006², p. 123.