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Il rimborso dei versamenti del sostituto


In caso di versamento di ritenute, la domanda di rimborso può essere presentata sia dal sostituto che ha fatto il versamento, sia dal sostituito che ha subito la ritenuta.
Per il sostituito, il termine di 48 mesi decorre da quando è stata fatta la ritenuta. Il sostituito può tutelarsi in due modi: in sede di dichiarazione può esporre le ritenute subito e computarle anche sen on dovevano essere effettuate; inoltre può presentare domanda di rimborso come sopra.
Secondo la giurisprudenza, il sostituito non può rivolgersi contro il sostituto che ha operato una ritenuta indebita, ma può agire solo dinanzi al giudice tributario chiedendo il rimborso all’amministrazione finanziaria, prima, e presentando ricorso alle commissioni tributarie, poi.
Al processo instaurato per il rimborso di somme versate dal sostituto devono partecipare necessariamente il sostituto e il sostituito (litisconsorzio necessario). Se la controversia non è proposta nei confronti di tutti i contraddittori necessari, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio.
È giurisprudenza consolidata quella per cui il sostituito proponga una domanda formulata sulla base dell’art. 2043 cc ovvero proponendo domanda di risarcimento.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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