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La tutela giurisdizionale contro la pubblica amministrazione

La tutela giurisdizionale contro la pubblica amministrazione

Tutti possono agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi(art 24). Contro gli atti della P.A. È sempre ammessa la tutela dei diritti e interessi legittimi dinnanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa(art113).
Quindi la tutela del cittadino contro la PA è ripartita tra giudice ordinario(a tutela dei diritti soggettivi) e giudice amministrativo(a tutela di interessi legittimi), anche se rinvia alla legge la possibilità di far annullare atti, anche al giudice ordinario.
La giurisdizione amministrativa è ordinata in un doppio grado, i Tar a livello regionale, e in appello il consiglio di stato, contro le decisioni di quest'ultimo si può fare ricorso in cassazione.
La costituzione infine sottolinea la distanza e autonomia del consiglio di stato dal governo , come anche per la corte dei conti.
Interessi legittimi e diritti soggettivi.
Diritto soggettivo: un potere riconosciuto al singolo per la soddisfazione di un suo interesse.
La definizione di interesse legittimo è più contorta.
IN passato dalla legge sul contenzioso, contro la P.A. Il cittadino poteva far valere diritti civili o politici davanti al giudice ordinario, e interessi individuali e collettivi con ricorso alla stessa amministrazione.
Questo interesse che poi verrà chiamato legittimo, si caratterizza dalla tutela attraverso il potere di annullamento che la legge conferisce al consiglio di stato di un atto,  che sia viziato da incompetenza violazione di legge o eccesso di potere.
Da questo viene dedotto che l'interesse legittimo consista nell'interesse  pubblico al ripristino della legittimità violata di un atto.
A fine 800 considerando che per il privato a volte era piu conveniente l'annullamento, che un azione di risarcimento(solo attraverso il giudice ordinario), con legge si fece in modo che anche il diritto soggettivo leso potesse essere fatto valere come  interesse, e quindi annullato attraverso il consiglio di stato. In pratica si rimetteva al privato se scegliere la via della giustizia ordinaria o quella del consglio di stato.
Questa però fu respinta dalla giurisprudenza.
A partire dagli anni 90 si può affermare che l'interesse legittimo non da solo il potere di chiedere l'annullamento, dell'atto lesivo, ma anche quello di difendersi e intervenire a procedimento ancora in corso, prima che l'atto venga emanato , attraverso l'obbligo di comunicazione , e tutte quelle forme di dialogo e contraddittorio che caratterizzano la legge 241/1990.
L'interesse legittimo attiene a un potere discrezionale, a quello vincolato corrisponde solo un diritto soggettivo.
La discrezionalità presuppone una scelta, e appunto il privato avrà interesse che quella scelta vada nella direzione da lui desiderata.
Da almeno 2 decenni è venuta fuori la distinzione tra interessi legittimi oppositivi e pretensivi
In passato c'era la bipartizione, tutela risarcioria per diritti lesi(giudice ordinario), tutela di annullamento per interessi legittimi lesi(giudice amministrativo), la costituzione ha rimesso alla legge il compito di individuare il giudice al quale conferire il potere di annullamento. Con il recente D lgs, della risarcibilità degli interessi legittimi, anche questa bipartizione parallela è stata alterata, oggi l'ordimento pervede il risarcimento o anche l'annullamento per tutela di diritto soggettvi, e idem per tutela di interessi legittimi.
Diventa banale quindi sottolineare come i confini tra le due situazioni giuridiche soggettive sia sempre piu sfumato.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Antonio Grisolia
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