Skip to content

Assemblea dei soci: diritto di intervento e limiti all’esercizio del diritto di voto

Diritto di intervento nell'assemblea dei soci


In assemblea possono partecipare i soggetti a cui spetta il diritto di voto. Quindi il diritto di intervento è un diritto strumentale all’esercizio del voto. È possibile derogare statutariamente e quindi ammettere attraverso una previsione statutaria a partecipare all’assemblea anche i soci senza diritto di voto.
C’è poi una particolare categoria di soggetti che sono gli azionisti che pur avendo il diritto di voto, questo è stato sospeso, per esempio nel caso di acquisto di azioni proprie, mancata pubblicità dei patti parasociali. Questi soggetti possono partecipare all’assemblea, hanno diritto di intervenire, e la loro presenza è conteggiata per i quorum, ma non possono votare.
Relativamente al diritto di intervento c’è stato di recente il d.lgs. 27/2010: questo decreto attua una direttiva comunitaria del 2007, e amplia la portata dell’art.2370, in particolare 4 comma. Per facilitare la partecipazione dei soci in assemblea questo decreto ha previsto che il voto può essere espresso anche in forma elettronica, se lo statuto lo prevede.


Limiti all’esercizio del diritto di voto in assemblea

Conflitto di interessi del socio art.2373


Il socio, quando esercita il diritto di voto in assemblea, non ha particolari vincoli, nel senso che l’esercizio del voto è rimesso al suo apprezzamento discrezionale, con un solo limite cioè che l’esercizio del suo diritto di voto non arrechi un danno al patrimonio sociale. Al tempo stesso la maggioranza dei soci, nell’esercitare il voto, esplica un potere rimesso alla sua discrezionalità, può quindi compiere tutte le scelte utili per l’attuazione del contratto sociale. Non è consentito un sindacato sul merito sulle scelte dei soci nel momento in cui esercitano il diritto di voto. Questo significa che il socio può anche perseguire un proprio interesse personale, nei limiti in cui quella scelta non sia dannosa per il patrimonio sociale.

Queste considerazioni derivano dalla disciplina di cui all’art.2373, perché questa disciplina è diretta a disciplinare cosa accade quando il socio nell’esercitare il diritto di voto si trova in conflitto di interessi, ossia l’azionista in quella delibera ha un interesse personale contrastante con l’interesse della società. Il legislatore in passato prevedeva un divieto di votare in caso di conflitto di interessi, ora non è più così, perché il socio non ha alcun obbligo di astenersi, è libero di votare o meno. Accade però che se il voto del socio in conflitto è stato determinante per il raggiungimento della maggioranza e l’approvazione di quella delibera, la delibera stessa è impugnabile purché arrechi un danno alla società.

Ci sono però due casi disciplinati dall’art.2373 comma 2, in cui c’è un vero proprio divieto di voto per il socio in conflitto di interessi:
- i soci che siano anche amministratori della società, non possono votare in assemblea nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità;
- i soci che sono anche componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle delibere, riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri del consiglio si sorveglianza (con esclusivo riferimento al sistema dualistico).

Questa disciplina del conflitto di interessi serve a reprimere gli abusi della maggioranza a danno della società. Infatti uno dei requisiti del 2373 è che la delibera possa arrecare un danno alla società. Però questa disciplina lascia scoperte altre fattispecie: cosa accade se la maggioranza assume una determinata delibera, non per arrecare un danno alla società, ma per arrecare un danno alla minoranza. Su questo argomento si è aperto un dibattito su quali siano i rimedi in questi casi. Le soluzioni prospettate dalla dottrina e dalla giurisprudenza sono state molteplici, una prima soluzione è stata quella di applicare l’art.2373, ma questa non è stata molto condivisa, perché i presupposti sono diversi, l’art.2373 ha come presupposto il fatto di arrecare un danno alla società. Scartata questa possibilità, la dottrina ha deciso di applicare il principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione dei contratti (art.1375). quindi ciascuna parte del contratto deve porre in essere comportamenti che preservano anche gli interessi della controparte purché ciò non comporti un eccessivo sacrificio dei propri interessi. In questo caso le delibere della maggioranza per andare contro la minoranza sono annullabili. Però è difficile per la minoranza provare che la maggioranza ha assunto quella delibera al SOLO scopo di danneggiare la minoranza. La giurisprudenza ha adottato una soluzione simile, parla di sanzionare gli abusi dei diritti di voto. Fondamentalmente la minoranza che vuole ottenere l’annullamento deve provare la stessa cosa di prima.
Si può anche parlare di un abuso di minoranza a danno della maggioranza, ma è ancora più difficile fornire le prove. Ad esempio quando la minoranza sistematicamente vota in modo contrario con il solo intento di arrecare un danno alla maggioranza. In questo caso la sanzione è una condanna al risarcimento dei danni e se ha bloccato una decisione, viene annullato il voto della minoranza, in modo tale che la delibera può essere assunta.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.