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Il presidente della Repubblica e il rapporto con il primo ministro

Il presidente della Repubblica e il rapporto con il primo ministro


Presidente della repubblica: il modello costituzionale della quinta repubblica si caratterizza non tanto da una razionalizzazione dei poteri del parlamento ma soprattutto da un aumento considerevole dei poteri del presidente della repubblica. Giustificati per lo più dal fatto che è eletto direttamente dal popolo. E' responsabile di numerosi atti che non richiedono controfirma ministeriale, quali: nomina del primo ministro, scioglimento anticipato delle camere, indizione del referendum , provvedimenti di urgenza, messaggi alle camere , nomina di parte dei giudici del consiglio costituzionale , istanze di costituzionalità.
Eccetto il potere di indire il referendum che poggia formalmente su una proposta del governo, tutto il resto sono totalmente decisioni autonome. L'istituto del referendum ridimensiona ancora di più la forza del parlamento visto che l'indizione spetta al PDR , su proposta del governo o su votazione delle due camere. L'articolo 16 inoltre assegna dei poteri straordinari al PDR durante periodi in cui le istituzioni i pubblici poteri o il territorio è minacciato da qualcuno o qualcosa. Poteri molto ampi e discrezionali, che possono in teoria essere bloccati solo dalla messa in stato d'accusa del parlamento.

Rapporti fra presidente della repubblica e primo ministro.
Nulla impedisce o vincola a livello giuridicola scelta di nomina da parte  del presidente della repubblica del primo ministro. Ovviamente però si segue una prassi di opportunità politica, nel senso che il primo ministro deve essere accettato quantomeno dalla maggioranza dell'assemblea parlamentare.
Centrale è anche l'appartenenza del PDR al governo stesso, in quanto lo presiede, e traccia le linee guida della politica, mentre il primo ministro non ha una funzione di coabitazione dei poteri, ma ha poteri sostanzialmente minori, di gestione dell'attività di governo, ma non di indirizzo.
La direzione ultra presidenzialista della V repubblica si intravede anche nella prassi che vuole che sempre il PDR oltre che a nominarlo il primo ministro , lo revochi anche. Prassi alimentata anche dai primiministri che pur senza alcun obbligo giuridico, non si sono mai opposti alle volontà di revoca del PDR.

Ovviamente ci sono anche una serie di prerogative in cui il potere del PDR non è autonomo ma condiviso col governo o col primo ministro. Ad esempio il  PDR nomina gli altri ministri su proposta del primo ministro, per legge.
Tuttavia anche in questo caso la prassi decide tutto infatti, è capitato che in fase di coabitazione quindi con maggioranze politiche diverse da quelle del PDR, quest'ultimo e riuscito a frasi concedere un diritto di veto sulle proposte del primo ministro per quanto concerne i ministeri di importanza superiore, quale quello della difesa e degli interni.
Insomma la flessibilità e contraddittorietà della carta costituzionale lascia adito a prassi costituzionali consolidate che fanno nascere una forma di potere asimettrica (a volte) delle due teste dell'esecutivo (a seconda di chi ha la maggioranza).

Tratto da DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO di Antonio Grisolia
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