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Dichiarazione dello stato di insolvenza

Art. 3: il commissario straordinario svolge anche le funzioni del commissario giudiziale e compie ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza. Infatti, può sembrare paradossale ma la dichiarazione di insolvenza è successiva all'ammissione alla procedura, la quale induce a pensare che sicuramente sarà dichiarata l'insolvenza perché il commissario straordinario non avrà alcun interesse a dimostrare il contrario. Comma 1 bis: per pagare un creditore anteriore, che dovrebbe soggiacere al concorso è necessario l’autorizzazione del giudice delegato, perché il pagamento lede la parcondicio creditorum (prima dell’autorizzazione del programma) che la concede quando ciò sia necessario al fine di evitare gravi pregiudizi alla prosecuzione dell'attività aziendale. Quando ricorrono le condizioni il commissario può chiedere l'attivazione della procedura anche per le imprese che fanno parte del gruppo (comma 3).

Art. 4: esso reca disposizioni relative all'accertamento dello stato di insolvenza e secondo il disposto dal comma 1 bis, quando il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione di insolvenza cessano gli effetti del decreto di ammissione all'amministrazione straordinaria fatti salvi gli atti legalmente compiuti. Al comma 2 e le legislatore invita il commissario straordinario nel redigere il programma di risanamento e a tenere conto delle disposizioni dei piccoli risparmiatori come conseguenza di ciò che era accaduto nel caso Parmalat.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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