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Fallimento di una società di persone

Nel fallimento di una società di persone la responsabilità degli atti parte dal suo fallimento e grava sull'imprenditore fallito ma si deve provare la conoscenza dell'insolvenza di questo. Se invece c'è una società con diversi soci non imprenditori per farli fallire necessario fornire la società:
- i creditori sociali apre il concorso sul patrimonio della società;
- sul patrimonio dei soci si apre sia il concorso dei creditori sociali sia dei creditori particolari dei singoli soci.
Generiche per il fallimento della società a responsabilità limitata
Vi sono quindi una pluralità di fallimenti e tra loro una connessione funzionale dovuta alla finalità di soddisfare i creditori. Per questo motivo c'è un solo curatore per masse attive distinte: concetto di procedure cumulative. Permane comunque la distinzione dei patrimoni sia dal lato dell'attivo che del passivo. In caso di società di fatto o di società occulta l’individuazione non è più giuridica ma si usa un criterio funzionale in base all'utilizzo prevalente.
Art. 148:
- comma 1: il tribunale nomina sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore pur rimanendo distinte procedure;
- comma 2: rimangono distinti anche i rispettivi patrimoni;
- comma 3: il privilegio che esiste nei confronti della società rimane nell'insinuazione nel patrimonio dei singoli soci.
Quando c'è una società regolare si rileva la spendita del nome, mentre quando c'è una società di fatto si rileva l'esercizio dell'impresa.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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