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La domanda di ammissione al passivo

Art. 92 (avviso ai creditori e agli altri interessati): "il creditore riceve di norma un invito dal curatore a presentare domanda di ammissione al passivo. Anche coloro che non hanno ricevuto l'invito possono comunque presentare domanda; questa non è generica ma va fatta nella forma del ricorso (ai sensi dell'art. 93) con cui viene adito il giudice del tribunale fallimentare".
Art. 101 (domande tardive di crediti): le domande tardive ossia presentate dopo il termine previsto sono tardive e sono, in sede di riparto, soddisfatto solo dopo che sono state esaudite quelle tempestive. Art. 95 (progetto di stato passivo e udienza di discussione): il curatore esamina le domande e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti sui beni mobili ed immobili di proprietà o in possesso del fallito. Egli può eccepire fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere. Infatti l'art. 93 comma 4 (domande di ammissione al passivo) dice che il ricorso è inammissibile in mancanza di alcuni dati (petitum, causa petendi, procedura a cui si vuole partecipare, generalità del creditore) per cui esiste un lavoro d'esame probatorio del curatore.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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