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La liquidazione dei beni

Lì dove si sceglie un contratto in virtù di una possibilità offerta dalla legge l'altra parte non è legittimata a chiedere il risarcimento danni, perché nello scioglimento si esercita un diritto e perché si andrebbe a ledere la parcondicio creditorum e il concorso. Il programma di liquidazione previsto dall'art. 104 ter non deve contenere l'indicazione da parte del curatore dei contratti che intende proseguire o meno, questo fa sì che non vi è sulla scelta del curatore un controllo del comitato dei creditori chiamato ad autorizzare il programma. L'art. 72 ter (effetti sul finanziamento destinato ad un singolo affare): il fallimento prevede lo scioglimento del contratto di finanziamento di uno specifico affare quando il fallimento impedisce la realizzazione o la continuazione dell’operazione. In caso contrario il curatore sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto. Bisogna valutare quindi caso per caso quando il contratto necessita dell'autorizzazione del comitato dei creditori. Art. 105 (vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco): "La liquidazione dei singoli beni è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, dei suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, non consentono una maggiore soddisfazione per i creditori." Ciò presuppone che nel programmare il curatore deve motivare le sue scelte. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso avviene al miglior prezzo, cosa non prevista nella cessione dei complesso aziendale dove alla formazione del prezzo concorrono anche altri fattori quali ad esempio il mantenimento del livello occupazionale. Il criterio della massima soddisfazione monetaria dei creditori viene meno solo con un atto dei creditori stessi in cui dichiarano di essere soddisfatti in altro modo. Ciò implica un principio di maggioranza non espresso dal comitato dei creditori ma dai creditori stessi. Quindi se la procedura si chiude con il concordato è solo in seguito al voto dei creditori. L'azione di risoluzione proposta prima del fallimento prosegue in capo al curatore dinanzi al tribunale presso il quale l'azione era pendente.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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