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Rendiconto del curatore

Art. 116 (rendiconto del curatore):
- comma 1: "compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e delle attività di gestione della procedura";
- comma 2: "il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza fino alla quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni o contestazioni";
- comma 3: "dall'avvenuto deposito e dalla fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo";
- comma 4: "se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il rendiconto con decreto".
Il rendiconto ha lo scopo di completare le forme di responsabilità del curatore. Una volta approvato senza contestazioni non si possono promuovere più azioni di responsabilità contro il curatore.

Art. 117 (ripartizione finale): comma 1: "approvato il rendiconto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato sentite le proposte del curatore ordina il riparto finale".

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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