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Art. 68 c.d.c.: commercio elettronico


Con la locuzione “commercio elettronico” ci si riferisce al fenomeno della vendita di beni o servizi utilizzando, quale tramite, la rete telematica.
La dottrina è solita distinguere il commercio elettronico indiretto da quello diretto.
Nel commercio elettronico indiretto la rete utilizzata per la conclusione dei contratti, la cui esecuzione avviene, però, al di fuori di essa (si pensi all’ipotesi in cui si provveda all’acquisto via internet di beni materiali, che vengono recapitati all’acquirente con un corriere).
Nel commercio elettronico diretto, invece, anche la fase esecutiva del contratto è perfezionata in modo telematico.
Si è, altresì, soliti distinguere tra commercio elettronico tra operatori professionali e consumatori (cosiddetto business to consumer), da quello che si realizza tra operatori professionali (cosiddetto business to business).
L’istituto è disciplinato da una pluralità di fonti:
- trovano anzitutto applicazione le regole generali sui contratti;
- su questo corpo di regole si inseriscono disposizioni specifiche che definiscono ambiti e strumenti generali del commercio elettronico;
- norme che distinguono diverse tipologie di commercio elettronico in base al fattore discriminante della condizione soggettiva delle parti coinvolte (distinzione tra commercio elettronico business to business e commercio elettronico business to consumer);
- norme che riguardano singoli tipi contrattuali o disposizioni particolari dettate con riferimento all’oggetto del contratto, alla natura della prestazione, al mezzo di pagamento utilizzato, ecc…
La funzione dell’art. 68 c.d.c. è quella di consentire l’applicazione delle norme che il d.lgs. 70/2003 prevede come aggiuntive rispetto a quelle dettate dalla disciplina generale.
Ed è, infatti, proprio il richiamo contenuto nell’art. 68 c.d.c. che consente alle norme del decreto sul commercio elettronico di inserirsi nel corpo del Codice del consumo e formare “con esso un quadro strutturalmente unitario e sistematicamente coerente, che spetta all’interprete ricostruire secondo criteri di armonia”.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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