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Contratto con effetti traslativi o costitutivi


L’art. 1465 c.c. riguarda le ipotesi in cui nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata o che trasferiscono o costituiscono diritti reali, la cosa perisce per causa non imputabile all’alienante.
L’art. 1465(1) c.c. esprime la regola secondo cui se il bene perisce dopo che si è verificato l’effetto traslativo o costitutivo, l’acquirente è comunque tenuto ad eseguire la controprestazione indipendentemente dal fatto che abbia anche ricevuto in consegna cosa, perché la prestazione dell’alienante si considera esaurita con il trasferimento o la costituzione del diritto.
L’art. 14653 c.c. si occupa dell’ipotesi in cui il trasferimento riguarda una cosa determinata solo nel genere.
In tal caso, l’effetto reale si produce con l’individuazione del bene ad opera delle parti che, al più tardi, avviene al momento della consegna.
L’art. 1465 c.c. stabilisce che una volta che sia avvenuta l’individuazione, l’acquirente non è più liberato dall’obbligo di eseguire la prestazione, essendo divenuto proprietario del bene.
Prima di quel momento, se il bene appartiene ad un genus illimitato, il venditore è obbligato a procurare la corsa all’acquirente senza che sia configurabile una impossibilità che estingua l’obbligazione; se, invece, il bene appartiene ad un genus limitato che perisce totalmente, il venditore è impossibilitato a trasferire il bene e l’acquirente è liberato dalla propria obbligazione di corrispondere il prezzo.
Gli altri commi disciplinano casi in cui l’effetto reale viene convenzionalmente differito sottoponendo il contratto ad un termine o ad una condizione.
Nel caso in cui l’effetto traslativo o costitutivo è differito ad un termine e il perimento del bene avviene prima della scadenza dello stesso, la norma prevede che il contratto non si risolva e l’acquirente sia ancora tenuto ad eseguire la controprestazione (la regola non costituisce, però, applicazione del principio generale, perché il bene non è ancora diventato di proprietà dell’acquirente).
Nel caso, invece, in cui l’effetto traslativo o costitutivo sia sottoposto a condizione sospensiva, “l’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione” se “l’impossibilità è avvenuta prima che si verifichi la condizione” e il contratto si risolve.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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