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Il procedimento davanti al giudice di pace




Negli anni '70 nasce il dibattito sul giudice di pace. Vengono in contrapposizione due serie di principi: da un lato l'art. 106,2 Cost. sulla partecipazione di giudici laici per l'amministrazione della giustizia; dall'altro lato esiste il problema dell'indipendenza (art. 101 Cost.) del giudice di pace.
Il giudice di pace è un giudice singolo che decide una controversia da solo. Vi è quindi il problema della temporaneità dell'incarico.
Nell'ottica delle carte internazionali vengono in rilievo l'art. 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici e l'art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
La corte europea ha detto che anche un giudice laico può essere compatibile con la CEDU, ma a determinate condizioni:
- che le persone siano qualificate professionalmente;
- deve essere permesso un processo equo; quindi sulla possibilità del laico ci deve essere un controllo giurisdizionale pieno;
- deve essere un giudice imparziale; cioè non deve avere legami con le parti, non ci devono essere vincoli gerarchici con la p.a. e deve essere assicurata la sufficienza del mandato.

Negli anni '90 viene introdotta una prima legge delega (n. 334 del 1991) del Parlamento, diretta a introdurre la figura del giudice di pace. Alla legge delega seguì una legge delegata.
Nel 1999 venne fatta la legge delega n. 468, che introdusse il giudice di pace operante nel nostro ordinamento. Vi è l'esigenza di coprire il buco lasciato dalla pretura e di sgonfiare il carico giudiziario.
Si pensa a una giustizia alternativa e non più retributiva, perché è un giudice non professionale, un giudice della microconflittualità.
La giustizia alternativa si muove su 3 punti:
1. mediazione;
2. riparazione del danno;
3. ricomposizione del conflitto.

I criteri direttivi della legge delega, sulla base dei quali viene costruito il procedimento di fronte al giudice di pace, sono:
- art. 15: fissa la competenza penale del giudice di pace: percosse, lesioni personali, ingiuria, minaccia, diffamazione sono i reati meno significativi;
- art. 16: sanzioni: il giudice di pace non può comminare pene detentive, bensì pene pecuniarie o sanzioni alternative alla detenzione (socialmente utili);
- art. 17: regole del procedimento davanti al giudice di pace:
  - lettera a): sono applicabili le regole del libro VIII c.p.p., cioè forme semplificate;
  Eccezioni:
  - lettera b): l'attività d'indagine è affidata alla polizia giudiziaria, del tutto autonoma dal p.m., ciò nel rispetto degli artt. 109 e 112 Cost.;
  - lettera c): la citazione può essere esercitata anche direttamente dalla persona offesa. Ciò sembra richiamare l'esercizio dell'azione penale privata;
  - lettera f): introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di tenuità del fatto e occasionalità della condotta;
  - lettera g): tentativo di conciliazione;
  - lettera h): condotte riparatorie o risarcitorie del danno;
  - lettera l): svolgimento del giudizio in forma semplificata.

Legge delegata n. 274 del 2000: funzionamento del procedimento di fronte al giudice di pace:
- art. 2,1: principio della sussidiarietà, ossia si applica la disciplina del procedimento di fronte al giudice monocratico. Si trovano delle esclusioni, cioè degli istituti incompatibili con i precedenti disposti relativi alle funzioni del giudice di pace (arresto, procedimento di direttissima, procedimento speciale, …);
- art. 2,2: quella del giudice di pace è una giustizia conciliativa. Tutta la legge è improntata sul principio conciliativo.
Articoli collegati:
- art. 29,4: mediazione;
- art. 34,3: …solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono;
- art. 35: dichiarazione di estinzione del reato vincolata a un ascolto delle parti.

La mediazione è un processo formalizzato con cui un terzo, il mediatore, neutro ontologicamente, al di fuori del contesto processuale penale tenta una risoluzione del conflitto tra le parti e la collettività.

Il giudice di pace è inserito anche in ambito internazionale:
- Dichiarazione di Vienna del 200 da parte dell'ONU;
- Raccomandazione n. 19/1999 del consiglio d'Europa in materia di mediazione penale: vengono viste con favore tutte quelle misure che risolvono la conflittualità (es: pene pecuniarie, lavori socialmente utili).
Ciò significa:
1. attività di soccorso (supporto psicologico) alla vittima;
2. partecipazione, cioè ruolo attivo di tutte le parti;
3. recupero e responsabilizzazione della persona sottoposta alle indagini, che non passi attraverso una giustizia penale repressiva.

Tutto questo porta la riduzione dell'impatto della vicenda penale, ma a tal fine è richiesta la presenza sul territorio di strutture adeguate e il rispetto del principio di uguaglianza.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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