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Adempimenti del giudice tributario


Il Presidente della commissione legge il ricorso e controlla velocemente che non sia inammissibile, se manca qualcuno degli elementi essenziali il processo si ferma lì perché il Presidente fa un decreto  di inammissibilità, se invece il ricorso non è manifestamente inammissibile il Presidente lo assegna ad una delle Sezioni. Il Presidente della sezione fissa una udienza e avvisa le parti che si sono costituite. La data dell’udienza è importante perché a ritroso ricorrono alcuni termini:
-fino a 20 giorni prima le parti possono depositare dei documenti;
-fino a 10 giorni prima possono depositare delle memorie, cioè delle argomentazioni ulteriori a sostegno delle loro ragioni;
-fino a 5 giorni prima possono replicare alle memorie della controparte.
Se nessuna delle parti ha chiesto di svolgere la discussione, le parti non sono ammesse a contatto col Giudice, cioè si riuniscono solo i giudici con le carte e decidono sulla base delle carte. Se invece almeno una delle parti ha richiesto di poter fare la discussione orale, la porta si apre  entrano gli avvocato del contribuente, i rappresentanti dell’ ufficio e davanti la commissione tributaria discutono. Dopodiché viene emessa la sentenza.
Il processo tributario è un processo molto, molto “sciatto”, è raro che ci sia una discussione orale per la maggior parte delle volte è scritto.
Si emette la sentenza che può essere impugnata in un termine o breve o lungo: se una delle parti prende l’iniziativa di notificare la sentenza all’altra parte il temine per fare appello è 60 giorni dalla notifica, se invece nessuna parte prende l’iniziativa di notificare la sentenza all’ altra parte il termine è 1 anno da quando la sentenza viene depositata.
Ci sono casi in cui non si arriva alla sentenza finale:
-quando il ricorrente rinuncia al ricorso ( il processo si estingue e l’atto impugnato diventa definitivo); la rinuncia deve comunque essere accettata dalla controparte costituita. L’ ufficio potrebbe avere interesse a non accettare la rinuncia pèrchè sicuro della sua ragione, eviterebbe così di pagare le spese legali;
-per inattività: quando il processo deve essere riassunto se non lo si fa entro il termine il processo si estingue;
-quando viene meno la materia del contendere, succede qualcosa per cui il processo non serve più. È una cosa abbastanza frequente per cui si pronuncia il provvedimento di avvenuta cessazione della materia del contendere. Si pronuncia quando è intervenuto un condono, quando è intervenuta la conciliazione o quando l’atto impugnato viene ritirato in autotutela. Sono tutti e tre casi nei quali una lite non c’è più.

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
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