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I regimi speciali per l'impugnazione delle delibere


Regole speciali ancor più restrittive di quelle ordinarie, sono stabilite per l’impugnazione di particolari deliberazioni:
- l’impugnativa per nullità dell’aumento di capitale, della riduzione del capitale o dell’emissione di obbligazioni non può più essere proposta dopo che siano trascorsi 180 giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, 90 giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita;
nelle s.p.a. aperte non può essere pronunciata l’invalidità:
- della deliberazione di aumento del capitale dopo che sia stata iscritta nel registro delle imprese l’attestazione che l’aumento è stato anche parzialmente eseguito;
- della deliberazione di riduzione di capitale o di quella di emissione di obbligazioni dopo che la deliberazione sta stata anche parzialmente eseguita;
- le azioni di nullità e di annullamento non possono essere proposte nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo.
In qualsiasi s.p.a. inoltre, la legittimazione a impugnare il bilancio spetta solo a tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.
Nelle ipotesi a. e b. resta salvo il diritto al risarcimento del danno.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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