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I vincoli sulle azioni nelle s.p.a.


I vincoli sulle azioni (pegno, usufrutto, sequestro, pignoramento) si attuano nelle forme previste per i titoli di credito.
La legge si preoccupa, però, di stabilire l’assegnazione dei diritti sociali, derogando alla regola per cui normalmente essi rappresentano un fascio unitario non frazionabile.
Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all’usufruttuario; nel caso di sequestro delle azioni al custode giudiziario.
Nell’aumento di capitale a pagamento, il diritto di opzione spetta al socio e al medesimo sono attribuite le azioni in base a esso sottoscritte; i vincoli si estendono alle azioni di nuova emissione.
Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni a mezzo di soggetto autorizzato.
Nel caso di usufrutto, l’usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell’usufrutto.
Se dal titolo o dal provvedimento del giudice non risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli sopra indicati spettano, nel caso di pegno o usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all’usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.
Nulla dice la legge sul diritto di recesso: nonostante la conseguenza della perdita della qualità di socio, deve ritenersi che esso sia sempre di sua spettanza esclusiva, ma che, tuttavia, il diritto del socio debba essere coerente al comportamento del titolare del diritto minore giacché la società non può subire i comportamenti contraddittori da parte di chi vanti diritti sulla stessa azione.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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