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Il controllo di società: la fattispecie e la disciplina


La fattispecie

Il gradino successivo del possibile legame tra società è il controllo.
L’art. 2359 c.c. delinea 3 ipotesi in cui viene ravvisata una situazione di controllo fra società:
- quando una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di altra società (c.d. controllo interno di diritto);
- quando una società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria dell’altra (c.d. controllo interno di fatto);
- quando una società è sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (c.d. controllo esterno di fatto).
Solo il controllo interno, sia di diritto che di fatto sussiste anche se indiretto: nel calcolo dei diritti di voto deve tenersi conto anche di quelli spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta.
È dunque configurabile il c.d. controllo a catena.
La nozione di controllo postula che esso sia concentrato in capo a una sola società: non c’è controllo se questo non è esercitabile in modo solitario dal controllante.
In base a questa tesi, l’art. 2359 c.c. non contempla il c.d. controllo congiunto.
La nozione di controllo di diritto fa riferimento, in via generica, alla disponibilità di voti in sede di assemblea ordinaria della controllata, muovendo dal presupposto che il diritto di voto in capo ai soci valga senza difformità per tutte le delibere: ciò però oggi non è più vero in quanto è possibile che taluni soci dispongano della maggioranza dei voti necessari per approvare il bilancio e non di quelli necessari per nominare gli amministratori.
Dunque, la nozione delineata nell’art. 2359 c.c. va precisata nel senso di riconoscere la qualità di controllante alla società che disponga della maggioranza necessaria nelle deliberazioni relative alla nomina, revoca o responsabilità degli amministratori.
Le nozioni di controllo di fatto da partecipazione o contrattuale richiedono l’accertamento in fatto di un’influenza dominante di una società sull’altra dipendente dalla partecipazione posseduta o dai vincoli contrattuali esistenti.
Nel controllo interno si ritiene che tale influenza sussista quando il socio, anche con una quota inferiore alla maggioranza dei voti, riesce a determinare l’esito della decisione sulla nomina e revoca degli organi di gestione.
Il controllo contrattuale non si concreta nell’esercizio di un’influenza dominante in sede assembleare, ma nell’obiettivo condizionamento delle scelte dei gestori della controllata a causa del vincolo contrattuale fra le società.
Così, la società che abbia come unico e principale cliente altra società, per sopravvivere deve necessariamente adattare le proprie scelte gestionali all’influenza della cliente.
Un’ipotesi particolare è, infine, rappresentata dai c.d. contratti e clausole di dominio con i quali una società volontariamente si assoggetta all’esercizio della direzione di altra società.
A queste ipotesi si applicano le regole previste in tema di direzione e coordinamento di società.

La disciplina

La disciplina che si applica alle società legate da controllo è sparsa nell’intero diritto societario.
Conviene soffermarsi sui principali profili di rilevanza applicativa della nozione.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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