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Il piccolo imprenditore e la società


La legge fallimentare prevedeva, nell’art. 12, una definizione ad hoc diversa da quella dell’art. 2083 c.c.
Progressivamente questa definizione è stata smantellata, sicché di tale comma è rimasta in vigore solo l’ultima frase secondo cui “in nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali”.
A seguito di una complicata evoluzione interpretativa, adesso la più recente giurisprudenza ritiene che neppure quest’ultima frase debba ritenersi più in vigore e che pertanto anche le società possano essere esenti da fallimento quando rispettino i requisiti dell’art. 2083 c.c.; in altri termini, che non vi sia incompatibilità tra forma societaria e possibile qualificazione come piccola impresa (nell’ipotesi in cui il lavoro personale dei soci e dei loro familiari sia prevalente nel senso sopra visto rispetto agli altri fattori di produzione).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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