Skip to content

L’autorità giudiziaria nel controllo delle s.p.a.


Ormai abolita l’omologazione, l’unica forma di controllo giudiziale sulla vita delle s.p.a. è quella disciplinata nell’art. 2409 c.c., peraltro molto ridimensionata dalla riforma.
In base a tale norma, se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società, i soggetti legittimati possono denunziarne i fatti al tribunale.
Non è più sufficiente, dunque, la grave irregolarità, ma è necessario che questa sia, almeno potenzialmente, pregiudizievole per la società.
Legittimati alla denuncia sono:
- i soci che rappresentano 1/10 o, nelle società aperte, 1/20 del capitale sociale;
- l’organo interno di controllo;
- nelle sole s.p.a. aperte, il pubblico ministero.
Il tribunale può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società a spese dei soci richiedenti.
Vi è però una sorta di “ultima spiaggia” per evitare l’ispezione: il tribunale non può ordinarla e deve sospendere per un periodo determinato il procedimento se l’assemblea sostituisce “spontaneamente” gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivino senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarne, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori.
La possibilità di intervento del tribunale ha quindi un’estensione alquanto vasta giacché il contenuto del provvedimento non è predeterminato.
Nei casi più gravi, il tribunale può giungere fino a revocare gli amministratori, ed eventualmente anche i sindaci, e a nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
In ogni caso l’amministratore giudiziario può proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci.
Nel vecchio sistema, ove la minoranza non aveva il potere di esercitare l’azione sociale, questo era l’unico caso in cui l’azione di responsabilità poteva essere esercitata senza il consenso della maggioranza.
Oggi, considerata la possibilità dell’azione sociale, esercitata dalla minoranza, la norma ha perso gran parte del suo antico mordente.
Prima della scadenza del suo incarico l’amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società.

Controlli esterni ulteriori sono effettuati dalle Autorità di vigilanza preposte ai diversi settori.
Le principali sono: Banca d’Italia per le s.p.a. bancarie; Isvap per le s.p.a. assicurative; Consob per le s.p.a. svolgenti attività di intermediazione nel mercato mobiliare e per le s.p.a. emittenti strumenti finanziari quotati.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.