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L’iscrizione nel registro delle imprese e i suoi effetti


L’ufficio del registro delle imprese iscrive la società previa verifica della sola regolarità formale della documentazione presentata, non svolge quindi alcun controllo di legalità sostanziale.
Con l’iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica e gli amministratori acquisiscono il diritto alla consegna dei conferimenti in denaro versati precedentemente in banca dai soci.
Da ciò l’interpretazione prevalente deduce l’efficacia costitutiva dell’iscrizione della s.p.a.; prima dell’iscrizione esisterebbe solo un contratto, con l’iscrizione nascerebbe il soggetto di diritto.
Alcuni autori però ritengono che la s.p.a. esista fin dalla stipulazione del contratto anche se priva, fino all’iscrizione, della personalità giuridica (c.d. s.p.a. irregolare).
L’effetto costitutivo dell’iscrizione non è l’unica deroga all’ordinaria natura dichiarativa delle annotazioni nel registro delle imprese.
Va segnalato che l’ordinario effetto di opponibilità ai terzi è attenuato per i primi 15 giorni dall’iscrizione: in tale periodo gli atti, pur se iscritti, non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell’impossibilità di averne conoscenza.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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