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La costituzione di una cooperativa

 
La costituzione di una cooperativa deve avvenire pere atto pubblico ed è regolata in gran parte dalle rispettive norme in tema di s.p.a. e s.r.l.
Oltre a quanto già esposto nei precedenti paragrafi, l’atto costitutivo di una cooperativa deve contenere:
- l’identificazione specifica dell’oggetto sociale;
- se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
- i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci;
le condizioni per l’eventuale recesso o per l’esclusione dei soci;
le regole per la ripartizione degli utili.
Per costituire una cooperativa è necessario che i soci siano almeno 9 oppure 3, purché persone fisiche; qualora successivamente alla costituzione il numero dei soci scenda al di sotto, esso deve essere integrato nel temine massimo di 1 anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
L’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese e i suoi effetti sono regolati come nelle s.p.a.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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