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Le disposizioni generali


L’espressione “proprietà industriale” comprende: i marchi e gli altri segni distintivi, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, i disegni e i modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate, le nuove varietà vegetali.
La protezione accordata a tali diritti ricalca, tenendo conto della peculiarità che si tratta di beni immateriali, quella predisposta per il diritto di proprietà.
Fondamentale nell’ambito della proprietà industriale è la distinzione tra diritti titolati e diritti non titolati.
Diverso è il modo di acquisto di tali diritti: i primi si acquistano mediante brevettazione (invenzioni, modelli di utilità e nuove varietà vegetali) o registrazione (marchi, disegni e modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori); i secondi ricorrendone i presupposti di legge volta a volta indicati (i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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