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Le regole di comportamento dei soggetti abilitati


Il TUF detta una serie di criteri ai quali i soggetti abilitati devono attenersi.
Si tratta per lo più di clausole generali il cui “riempimento” con precetti più specifici è affidato principalmente al regolamento intermediati della Consob.
Il soggetto abilitato deve comportarsi con correttezza, diligenza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati.
Tra le più interessanti specificazioni di questi criteri a opera del regolamento intermediari:
- l’art. 27 vieta al soggetto abilitato di compiere operazioni per conto della clientela se vi sia un interesse in conflitto; per superare tale divieto è necessario rendere noto il conflitto al cliente e raccogliere il suo specifico consenso scritto all’operazione;
- l’art. 28 specifica che, prima dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento e di quelli accessori collegati, il soggetto abilitato è tenuto a raccogliere dal cliente notizie sulla sua situazione patrimoniale, sui suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;
- deve consegnargli il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari redatto secondo il modelli predisposto dalla Consob;
- ancora l’art. 28 stabilisce l’obbligo del soggetto abilitato, prima di effettuare o consigliare un’operazione, di dare all’investitore “informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio”;
- l’art. 29 vieta al soggetto abilitato di effettuare operazioni che, sulla base delle informazioni note sul cliente, risultino “non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione”; l’operazione non adeguata può essere eseguita solo se il cliente, espressamente avvisato sull’inadeguatezza, decida comunque di compierla con specifica istruzione scritta.
L’insufficiente illustrazione della rischiosità degli investimenti proposti, l’eccessiva frequenza delle operazioni (con correlato maggior guadagno di commissioni per l’intermediario), la mancata considerazione della situazione patrimoniale del cliente e delle sue esigenze si considerano lesi dal comportamento dell’intermediario.
Il TUF, che sancisce l’inversione dell’onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno dall’investitore proposti contro l’intermediario.
Molte norme di tutela degli investitori non si applicano ai rapporti fra gli intermediari e i c.d. operatori qualificati (o investitori professionali).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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