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Lo scioglimento particolare del rapporto sociale


Benché i modelli di riferimento delle cooperative siano la s.p.a. e la s.r.l., in tema di scioglimento parziale del vincolo sociale la disciplina è più vicina a quella delle società di persone.
Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo.
Gli effetti del recesso decorrono:
- per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per i rapporti mutualistici tra socio e società, ove la legge o l’atto costitutivo non prevedano diversamente, con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato 3 mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
I socio può essere escluso:
- previa intimazione da parte degli amministratori, se non segue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte;
- nei casi previsti dall’atto costitutivo;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nei casi previsti dall’art. 2286 c.c. (perdita capacità di agire, perimento del conferimento in natura, sopravvenuta inidoneità del bene a perseguire l’oggetto sociale);
- qualora venga dichiarato fallito.
Competenti a decidere l’esclusione sono gli amministratori, ma l’atto costitutivo può attribuire tale potere all’assemblea.
Contro l’esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.
In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni.
L’atto costitutivo può però prevedere che gli eredi, purché provvisti dei requisiti per l’ammissione, subentrino nella partecipazione del socio deceduto.
La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso, l’esclusione o la morte del socio.
Il socio che cessa di far parte della società continua a rispondere per il pagamento dei conferimenti non versati per 1 anno dal giorno in cui la causa di cessazione si è verificata.
Se entro 1 anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta l’insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso le società per quanto ricevuto a titolo di liquidazione della quota o il rimborso delle azioni.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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