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Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori nella s.r.l.


Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la s.r.l. è amministrata da uno o più soci nominati con decisione degli stessi.
L’atto costitutivo può prevedere sia che l’amministrazione venga affidata a non soci sia che la loro nomina, in tutto o in parte, non spetti alla decisione dei soci.
In ogni caso, nell’atto costitutivo vanno indicate le persone cui è affidata l’amministrazione della società.
Non vi sono limiti alla durata della carica.
La pubblicità della nomina segue le regole della s.p.a.
L’amministratore cessa dalla carica per morte o per rinuncia e può essere revocato.
Modi e limiti della revoca dipendono dalla fonte della nomina:
- gli amministratori nominati con decisione dei soci possono essere revocati nello stesso modo, salvo il diritto al risarcimento del danno in mancanza di giusta causa;
- gli amministratori designati nella parte duratura dell’atto costitutivo sono, come nelle società di persone, revocabili solo per giusta causa;
Gli effetti della cessazione dalla carica e le modalità di sostituzione degli amministratori cessati sono regolati dalla legge: ribadita la possibilità per l’atto costitutivo di stabilire regole al riguardo.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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