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Sul piano della formazione della volontà


Riguardo alla delicata fase pre-negoziale in cui, mediante al propaganda pubblicitaria, le imprese forniscono “consigli per gli acquisti”, il codice del consumo tutela anche i consumatori prevedendo che questi, nonché le loro associazioni e organizzazioni, possano chiedere all’AGCM “che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa illecita”.
Viene ritenuta ingannevole “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche e giuridiche alle quali è rivolta”.
La formazione del consenso del consumatore è presa in considerazione anche nelle norme sui contratti negoziati al di fuori dei localo commerciali e sui contratti c.d. a distanza.
Il riferimento più immediato è certamente alle c.d. televendite e all’e-commerce: la legge, peraltro, fa riferimento a qualunque mezzo “che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti”.
La nozione di contratto negoziato al di fuori dei locali commerciali ha oggetto solo parzialmente coincidente con quella di contratto a distanza in quanto fa riferimento alle tecniche di contrattazione c.d. aggressive, caratterizzate dal fatto che l’operatore commerciale contatti a domicilio il consumatore oppure organizzi eventi al fine di proporgli la stipulazione di contratti, oppure proponga la conclusione di contratti in area pubblica o aperta al pubblico ovvero ancora per corrispondenza.
In tutti questi casi il legislatore avverte l’esigenza di tutelare il consumatore in quanto la formazione del suo consenso può essere influenzata dalla particolare suggestività del mezzo usato oppure dalla straordinaria intrusività oppure ancora caratterizzata dall’impossibilità di verificare concretamente l’oggetto del contratto.
Le tecniche di tutela nei contratti a distanza prevedono, anzitutto la protezione dell’interesse del consumatore a un’adeguata e completa informazione sulle caratteristiche soggettive (identità del fornitore), oggettive (caratteristiche del bene) e normative (recesso, durata, garanzie) del contratto.
Viene poi tutelato in modo specifico l’interesse alla corretta esecuzione del contratto, fissando termini essenziali di consegna (30 giorni, salvo diverso accordo) e l’obbligo del fornitore, in caso di inadempimento, di rimborsare il prezzo pagato, senza possibilità di consegnare un bene diverso.
E’ anche vietata la fornitura a pagamento di beni o servizi non richiesti, essendo previsto che in nessun caso il silenzio del consumatore può valere come assenso.
Altra caratteristica forma di tutela del consumatore, espressamente prevista sia per i contratti a distanza sia per quelli stipulati fuori dai locali commerciali, è il riconoscimento del c.d. diritto di recesso.
Questo diritto consiste nella possibilità per il consumatore di recedere dal contratto entro il termine di 10 giorni.
Assume particolare rilevanza l’informativa su tale diritto ai fini della decorrenza del termine per il diritto di recesso: va aggiunto che la mancata osservanza di tali regole comporta l’estensione temporale del diritto di recesso a 60 giorni per i contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali e 90 giorni per i contratti a distanza.
L’esercizio del diritto di recesso non può comportare per il consumatore alcun onere aggiuntivo rispetto alla restituzione del bene e alle relative spese e dà diritto al rimborso, entro il termine massimo di 30 giorni, di quanto pagato dal consumatore.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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