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SOCIETÀ PUBBLICHE


Sono previsti requisiti particolari. Devono essere dotati di professionalità e affidabilità.

Non può essere nominato amministratore in una società pubblica colui che ha svolto lo stesso incarico in un ente analogo negli ultimi 5 anni precedenti e durante questo periodo ha riportato un progressivo peggioramento dei conti che non è ricollegabile a scelte gestionali necessarie.

Prima del 2007 si parlava di perdite (non poteva essere nominato amministratore di una società pubblica colui che era stato amministratore negli ultimi 5 anni in un’altra società pubblica che aveva subito delle perdite).
Oggi il concetto è più sfumato: il progressivo peggioramento dei conti è un concetto più vago.

Anche nelle società pubbliche sono previste le quote rosa. Sono previsti dei limiti dal punto di vista numerico degli amministratori per evitare una proliferazione di incarichi e quindi uno spreco pubblico.

Nel 2012 è stato introdotto un ulteriore divieto: è vietato assumete l’incarico di amministratore a soggetti in quiescenza e che quindi non possono assumere incarichi retribuiti nelle amministrazioni pubbliche. Soggetti che hanno rivestito incarichi nelle amministrazioni pubbliche che sono attualmente in quiescenza non possono rivestire ruoli di amministratori nelle medesime società pubbliche.

Tratto da DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE di Mattia Fontana
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