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SOCIETÀ VIGILATE


Sono richiesti particolari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza anche per le società vigilate. Sono società vigilate dall’IVASS, dalla Banca d’Italia e Consob. È previsto anche per queste particolari realtà che l’amministratore nominato abbia la possibilità di dedicare il tempo necessario all’incarico.
In queste società è previsto un processo di autovalutazione. È un processo svolto dagli stessi organi di amministrazione. C’è l’auto azione dell’ente che li controlla e quindi della Consob, IVASS, ecc. Devono valutare l’idoneità dei soggetti che svolgono incarichi di amministrazione ed eventualmente hanno anche la possibilità di intervenire pronunciando la decadenza dall’incarico o la rimozione. Riveste una particolare importanza l’articolo 36 del Dl 201 del 2011 che è stato convertito nella legge 214 del 2011 che è una normativa a tutela della concorrenza e prevede un divieto.
Art. 36. Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari
È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
È il cosiddetto divieto di cumulo degli incarichi che viene introdotto nel nostro ordinamento con questa normativa del 2011. L’onere è quello di dichiarare nel momento in cui si accetta l’incarico, il proprio impegno, il fatto di rivestire un ruolo analogo in altre società dello stesso genere che svolgono attività analoghe. Come sanzione è prevista la decadenza. Questo divieto di cumulo degli incarichi può essere guardato sotto diversi profili. Prima di tutto sotto il profilo soggettivo (incarichi) perché il divieto di cumulo deve intendersi per gli incarichi di amministrazione della società e per gli incarichi che riguardano i funzionari di vertice (per esempio il direttore generale o nelle società quotate i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili). Questo divieto non si applica ai sindaci supplenti. Quindi questi possono svolgere altri incarichi analoghi in altre società.

Sotto il profilo oggettivo (tipologie di imprese): l’essere amministratore di una società (di una banca) ed essere amministratore di una società pure quotata ma che non centra niente con il settore bancario, assicurativo o finanziario non ha alcun rilievo. Ci deve essere un’incidenza dei due profili: soggettivo e oggettivo. Tipologia di incarico e tipologia di impresa (incarichi di vertice, imprese che accedono al mercato del credito, assicurativo, finanziario).

C’è un terzo profilo: dimensionale cioè sono stabiliti (anche in questo caso non è importante il profilo formale ma quello sostanziale) dei livelli di fatturato al di sopra dei quali il divieto di cumulo opera, al di sotto dei quali non opera. Non tutte le situazioni rientrano in questo divieto. È possibile svolgere l’incarico di amministratore in due società che appartengono a settori di riferimento laddove il fatturato sia inferiore a livelli soglia indicati dalla normativa.
Si tratta di un divieto inderogabile. L’assemblea non può eliminarlo ed è posto a tutela della concorrenza.

Tratto da DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE di Mattia Fontana
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