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Il rapporto di previdenza sociale. L'attuale sistema previdenziale

Il rapporto di previdenza sociale. L'attuale sistema previdenziale

Effetto indiretto del rapporto di lavoro subordinato è sicuramente la costituzione obbligatoria del rapporto di previdenza sociale, intercorrente tra i soggetti del rapporto di lavoro (prestatore e datore) ed enti previdenziali. 
La dottrina della fine del XIX secolo, sulla base del codice del 1865, aveva elaborato l'idea secondo cui il rischio di infortuni sul lavoro dovesse ricadere sull'imprenditore, a titolo di responsabilità oggettiva priva di colpa, al pari di ciò che avveniva per danni causati a terzi dai lavoratori di un'impresa. In seguito, anche per la scarsa efficacia della responsabilità oggettiva di cui sopra, vennero previste le assicurazioni obbligatorie: l'imprenditore pagava un premio (salario previdenziale) ad un istituto assicurativo, esonerandosi così da qualsivoglia responsabilità civile. Lo stesso meccanismo venne attuato Per quanto concerne i contributi, essi gravano tanto sul lavoratore quanto sul datore di lavoro, ma è su quest'ultimo che ricade la responsabilità per il versamento dei contributi anche a carico del prestatore (art.2115 c.c.). 
Benché la previdenza sociale segua il modello assicurativo, quest'ultimo differisce dalle assicurazioni di carattere privatistico per l'esistenza del PRINCIPIO DI AUTOMATICITA' DELLE PRESTAZIONI, in forza del quale le prestazioni sono dovute dall'ente assicuratore anche qualora il datore di lavoro abbia omesso di versare i contributi (salvo per le pensioni di vecchiaia, nel qual caso l'obbligazione contributiva può anche prescriversi, ed il lavoratore che non riesca a raggiungere la pensione o comunque veda menomato il proprio trattamento, potrà chiedere il risarcimento del danno al datore di lavoro). 
Le assicurazioni sociali intervengono ogni volta in cui l'esercizio dell'attività lavorativa si sospende (per malattia, maternità, invalidità, disoccupazione involontaria ecc), indennizzando il soggetto per l'involontaria o temporanea inattività, o quando l'inattività abbia carattere definitivo (pensioni di vecchiaia o di invalidità). 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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