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Il diritto di cronaca


Con cronaca si intende la narrazione di fatti/notizie.


Il diritto di cronaca è un’immediata applicazione della libertà di manifestazione del pensiero perché narrare dei fatti al pubblico è un modo di manifestare il proprio pensiero (libertà attiva di informare).
Il diritto di cronaca può incidere però sull’onore e sulla reputazione di qualcuno (quando il fatto è falso ma viene divulgato ugualmente), o sulla riservatezza di qualcuno (quando il fatto è vero ma viene divulgato contro il volere dell’individuo).

Il diritto di cronaca è legittimato nell’ art. 21 della Costituzione (libertà di manifestazione del pensiero, in quando il diritto di cronaca è un’immediata applicazione della libertà di manifestazione del pensiero), nell’ art. 51 del Codice Penale (secondo cui l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità, quindi stabilire che la narrazione di determinati fatti oppure la divulgazione di certe notizie configura esercizio del diritto di cronaca assume un’importanza fondamentale poiché equivale a rendere l’attività non punibile nel caso in cui essa risulti lesiva di altri bene costituzionalmente tutelati) e dagli artt. 594, 595 e seguenti del Codice Penale (sono le tutele che il Codice Penale ha nei confronti delle lesioni dell’onore, distinguendo l’ingiuria che colpisce l’onore, punibile tramite l’art. 594, e la diffamazione che colpisce la reputazione, punibile tramite l’ art. 595).

L’ordinamento attribuisce alla libertà di cronaca un’applicazione specifica per cui l’interesse del tutto (la collettività) finisce per prevalere sul diritto della parte (onore/reputazione del singolo).
Il diritto di cronaca si caratterizza come il diritto di raccontare notizie e pensieri prevalentemente altrui, ma ha dei limiti.

La “sentenza decalogo” della Cassazione (sent. 5259/1984) pone le condizioni per il legittimo esercizio del diritto di cronaca nel caso di lesione dell’altrui reputazione, pone delle regole per verificare se e in che misura l’esercizio del diritto di cronaca è legittimo.
Gli elementi fondamentali introdotti da questa sentenza sono 3:
1. La rilevanza/utilità sociale dell’informazione: l’esercizio del diritto di cronaca è legittimo quando l’informazione presenta caratteri di rilevanza e utilità sociale. Questi due concetti sono però relativi e non assoluti perciò si deve seguire un criterio secondo il quale si considera l’informazione di rilevanza/utilità sociale quando il fatto dell’informazione è di rilievo e di interesse per la società/collettività e ha quindi un’importanza per il pubblico, se non si segue questo criterio l’esercizio del diritto di cronaca è discutibile. L’utilità sociale dell’informazione non è facilmente definibile in generale e sarà compito del giornalista valutare la presenza di questo requisito in base alle circostanze oggettive e soggettive che di volta in volta ha un evento.
2. La verità della notizia: l’esercizio del diritto di cronaca è legittimo quando l’informazione narrata è vera. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un requisito non definibile oggettivamente e totalmente, per l’ordinamento giuridico la verità della notizia non è assoluta ma soggettiva e il legittimo esercizio della cronaca presuppone una rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti e i fatti narrati, sarà compito del giornalista approfondire la verità della notizia acquisita attraverso l’esame, controllare e verificare i fatti a cui si riferisce e dimostrare che ha fatto tuti gli accertamenti per vincere ogni dubbio e incertezza sulla verità dei fatti. L’esercizio putativo del diritto è basato sulla convinzione del giornalista (in buona fede) che la notizia diffusa sia vera quando in realtà di tratta di una notizia falsa. La parte importante riguarda in che modo il giornalista usa le fonti (come le acquisisce, come le controlla, come si accerta del fatto) perché il giornalista può aver fatto un attento controllo delle fonti ma il problema è a monte poiché le fonti danno informazioni non veritiere. Un altro problema legato alla verità della notizia è legato alla ricostruzione dei fatti che non si sono svolti in presenza del giornalista e quindi la notizia è basata sulle rappresentazioni fornite dai protagonisti e dai testimoni del fatto. Nel caso di versioni contrastanti/divergenti/incompatibili tra loro il giornalista non può proporre una sua interpretazione delle dichiarazioni e una sua versione/ricostruzione dei fatti perché la cronaca richiede delle valutazioni. Deve quindi risultare chiaro che la narrazione ricostruttiva fatta dal giornalista è frutto di un’interpretazione delle dichiarazioni raccolte e non di un’esperienza diretta del giornalista. Inoltre, in merito alla verità della notizia, la “sentenza decalogo” sostiene che la verità dei fatti non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o colposamente, taciuti altri fatti riconducibili ai fatti veri, la verità diventa quindi una mezza verità/incompleta e deve essere equiparata alla notizia falsa (mezza verità=notizia falsa). Anche in questo caso sarà necessario fare una valutazione caso per caso per verificare se l’aver taciuto alcune notizie sia stato frutto di malizia oppure solo una dimenticanza.
Il requisito della verità non riguarda solo il testo dell’articolo ma anche le immagini, il titolo, il sottotitolo, i grafici e tutto quello che è collegato all’articolo.
3. La forma civile dell’esposizione (continenza formale): l’esercizio del diritto di cronaca è legittimo quando si ha una forma civile dell’espressione, la notizia narrata non deve avere un linguaggio violento ma civile e rispettoso (questo vale anche se la notizia narrata è falsa, comunque bisogna usare una buona forma di espressione).
La “sentenza decalogo” ha evidenziato una serie di subdoli espedienti che costituiscono forme di offese indirette che impediscono il corretto esercizio del diritto di cronaca, vengono criticati: l’impiego del sottointeso sapiente (=cioè l’uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico la percepirà i maniera diversa dal loro significato letterale), gli accostamenti suggestionanti di fatti (=ovvero dei fatti che riguardano situazioni estranee alla vicenda narrata ma che finiscono per essere collegati a persone ben definite con lo scopo di metterle in cattiva luce), il tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato (=soprattutto nei titoli che accompagnano notizie neutre allo scopo di suggestionare i lettori e indurli a recepire la presentazione della notizia e non il suo contenuto) e le insinuazioni.

La giurisprudenza del diritto di cronaca

Nella Cassazione Civile n. 1205 del 2007 si distingue i due significati di “verità oggettiva della notizia”, questa espressione può essere intesa sia come verità del fatto oggetto della notizia (=fatto che viene raccontato nella notizia) sia come verità della notizia come fatto in sé (=l’agenzia ha pubblicato quella notizia in quel giorno a quella data ora).
Il cronista ha il dovere di mettere bene in evidenza che la verità asserita non si estende al contenuto del racconto ma si limita a registrare il fatto storico che una notizia circola pubblicamente, se la notizia è falsa il fatto oggetto della notizia è falso ma non è falsa la notizia come fatto in sé perché il fatto che in quell’ora di quel giorno viene pubblicata la notizia (anche se falsa) rimane vero. È in base a questi due significati che si dà al concetto di verità oggettiva della notizia che si risponde o meno per diffamazione.
Nella Cassazione civile n. 11259 del 2007 si parla della continenza formale del diritto di cronaca, bisogna fare un esame dell’uso di espedienti stilistici, che possono trasmettere ai lettori, anche al di là di una formale ed apparente correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che si mira a mettere in cattiva luce, per cui ogni accostamento di notizie vere può considerarsi lecito se esso non produce un ulteriore significato negativa che possa ledere l’altro soggetto.

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