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Abusi di mercato


Abbiamo direttiva del 2014 e intendiamo abuso di informazione privilegiate e manipolazione di mercato (art. 184 e 185 che individuano le fattispecie penalmente rilevanti).
Nel nostro ordinamento sono previsti 2 fattispecie in cui si prevedono dei divieti che però non comportano l’applicazione di sanzioni penali, ma amministrative tipo multe.
Anche la sanzione penale può essere di tipo pecuniario quindi c’è confusione.

Poi le fattispecie rilevanti sono più o meno identiche a quelle che danno luogo a sanzioni amministrative il che può comportare una conseguenza che per un medesimo fatto uno può trovarsi esposto a sanzioni penali ma anche amministrative.

Nel caso di un avvocato torinese è stato accusato di insider training e qui tra le varie difese c’era anche quella dell’irrazionalità del sistema che prevede sanzioni sia penali che amministrative; cosa contraria a dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. Alla fine la corte dei diritti dell’uomo recentemente ha imposto al legislatore di rivedere queste norme per differenziare le situazioni.

Abuso di informazione previlegiata (insider training) utilizzo a mio vantaggio alcune informazioni.
C’è una legge che prevede che sia un reato penale.
Ma perché è addirittura penale?
Perché è difficile individuare un danno provocato dall’insider. E poi il reato è un reato di pericolo e perché si violi il divieto basta che ci sia il pericolo che questo comportamento si possa realizzare.
È tra l’altro anche difficile individuare il bene protetto dal reato.
Vengono danneggiati gli emittenti?
Magari la loro reputazione ma alla fine non è necessario al fine della configurazione del reato.
Pongono a rischio l’integrità e efficienza dei mercati?
Anche qui si discute perché sicuramente un mercato che non punisce gli insider sarà meno trasparente ma da un altro lato gli insider attraverso le loro negoziazioni portano delle informazioni sul mercato e si aumenta il livello di informazione presente sul mercato e si potrebbe pensare che favoriscano l’efficienza dei mercato. È difficile individuare la ratio; va fatto un ragionamento che non dipende dal fatto che l’operazione crei un danno a qualcuno. Bisogna basarsi sul fatto che si guarda con sospetto un mercato che non punisce l’insider perché non garantisce condizioni corrette di negoziazione. Perché mentre gli intermediari per farsi delle idee sul valore corretto devono fare analisi, sostenere costi ecc., gli insider per definizione non sostengono costi e hanno vantaggi quindi.

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