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Autorizzazione degli altri intermediari esteri per accedere al nostro mercato


Articoli 26-27-28 del TUF
 
L’art. 26 parla dell’operatività all’estero delle nostre Sim e parla delle condizioni. Le Sim, previa comunicazione alla Consob, possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante.

L’art. 27 dedicato alle Sim europee. Le imprese di investimento dell'UE possono prestare servizi e attività di investimento nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro d'origine, i quali non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti, a condizione che la Consob sia stata informata dall'autorità competente dello Stato d'origine. A livello di UE abbiamo un’autorità di vigilanza unica che coordina le attività delle varie attività di vigilanza europea.

Le imprese d’investimento extracomunitarie sono trattate diversamente perché devono essere autorizzate per operare in Italia, vedi Art. 28.
L’autorizzazione è data da Banca d’Italia, (lascio che le banche vengano vigilate da lei anche se prestano servizi di investimento) ed è subordinata:
• alla trasmissione di tutte le informazioni, compresi un programma di attività, che illustri in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa della succursale;
• all'autorizzazione, alla vigilanza e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi o attività di investimento e dei servizi accessori che l'impresa istante intende prestare in Italia, nonché alla circostanza che l'autorità competente dello Stato d'origine presti debita attenzione alle raccomandazioni del GAFI nel contesto delle azioni contro il riciclaggio di denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo;
• all'esistenza di accordi di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato d'origine, comprendenti disposizioni disciplinanti lo scambio di informazioni, allo scopo di preservare l'integrità del mercato e garantire la protezione degli investitori;
• all'esistenza di un accordo tra l'Italia e lo Stato d'origine che rispetta pienamente le norme del Modello di Convenzione fiscale sul reddito e il patrimonio dell'OCSE e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali.
L'autorizzazione di cui al comma 1 è negata se non risulta garantita la capacità della succursale dell'impresa di paesi terzi diversa dalla banca di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del presente decreto o contenuti in atti dell'Unione europea direttamente applicabili.

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