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Contratti


C’è una fase pre-contratto dove deve fornire info, profilatura. Il contratto ha oggetto specifici servizi di investimento. Sono contratti in cui il contenuto è predeterminato.

Il TUF prevede alcune regole su di esse → art. 22

Un contratto ha oggetto prestazione di servizi. Il contratto di investimento ha come requisiti che deve essere concluso in forma scritta (pena nullità che può essere fatta valere solo dal cliente perché è una misura di protezione proprio per lui) e una copia va consegnata al cliente. Il contenuto di questo contratto è indicare che il cliente può volendo far ricorso a un meccanismo di controversie “arbitro per le controversie finanziarie” per ottenere giustizia anzi che fare causa.
 
Nel caso di contratti relativi a gestione di portafoglio i contenuti sono ancora più specifici → gli schemi sono più o meno simili però art. 38 dice che devo indicare:
• gli strumenti finanziari che possono essere inclusi,
• obbiettivi di gestione,
• livelli di rischio entro cui il gestore può esercitare la sua discrezionalità,
• se il portafoglio può essere caratterizzato da effetto leva (l’intermediario può investire somme maggiori di quelle messe a disposizioni dal cliente),
benchmark (strumenti di valutazione della performance degli intermediari e parametro di riferimento che deve essere indicato e fa capire al cliente se l’intermediario ha fatto meglio o peggio del mercato) il problema è la selezione del benchmark perché per certe linee di gestione è facilmente individuabile, per altre non c’è benchmark e l’intermediario stesso lo costruisce e in questi casi la situazione è strana;
• se il contratto delega terzi in parte o meno: il gestore di solito non esegue gli investimenti che viene fatto da altri intermediari e nel caso in cui avvenga una delega totale o relativa a specifici ordini, deve essere scritto chiaramente;
• periodicamente deve essere valutato il valore del portafoglio del cliente;
• devo dire se l’intermediario può inserire strumenti illiquidi o altamente volatili, se può fare vendita a scoperto e operazioni con derivati.
Gli strumenti illiquidi sono molto importanti su cui c’è un regolamento Consob che prevede su che base lo classifico “illiquido” e di solito sono quelli che non hanno un mercato di riferimento e non può essere facilmente venduto. Sono pericolosi per i clienti perché se vuole vendere magari si trova prigioniero del proprio investimento.


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