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Informazione straordinaria


C’è anche disciplina che obbliga gli emittenti a rendere disponibili al mercato operazioni di fusione, aumento di capitale, operazioni straordinarie se il valore di queste operazioni supera una certa soglia, stabilita in funzione del valore degli attivi di bilancio. Devono essere rese pubbliche con la pubblicazione di un documento informativo, più corposo con il quale vengono rese pubbliche le info, le modalità, le finalità, struttura, effetti sulla struttura patrimoniale della società.

La disciplina dell’info per gli emittenti quotati costituisce adempimento a un obbligo di legge. Quindi bisogna stare attenti a ciò che si divulga sul mercato anche perché nel mondo di abusi di mercato c’è la manipolazione del mercato che colpisce chi comunica al mercato comunicazioni fuorvianti.

Vediamo parte del TUF che riguarda gli emittenti quotati con art. 114: “comunicazioni al pubblico”
Gli emittenti quotati comunicano al pubblico le info privilegiate. Le modalità per la comunicazione sono stabilita a norme che decide Consob.
 
Art. 114. L’info può riguardare anche le società controllate dell’emittente quotato.
Gli obblighi di comunicazione vengono assolti se fanno un comunicato inviato alla società di gestione del mercato che lo divulga al pubblico con i propri canali informativi. Prima della pubblicazione il comunicato deve essere comunicato alla Consob. Si può chiedere che la comunicazione avvenga quando il mercato è chiuso se ci sono buone ragioni, in questo caso devo compilare un modulo da trasmettere a Consob e spiegare perché vuole ritardare la comunicazione al pubblico.

Altra cosa importante comma 6: gli amministratori della società emittente possono opporsi alla divulgazione di notizie se la divulgazione di queste arrechi danno alla società; gli emittenti pensano che possano ricevere danno dalla pubblicazione delle info e non vogliono dare l’info price, allora si sospende la pubblicazione (conflitto tra trasparenza e segretezza delle info), ovviamente con reclamo motivato, e Consob valuterà se i motivi sono fondati. Accetterà se il fatto non induce il pubblico a errore su fatti essenziali. (Tra interesse dell’emittente e del mercato prevale l’interesse del mercato).

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