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Mercato telematico/ufficiale di borsa


Vengono indicati i vari segmenti di negoziazione e comparti MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni), ETFplus, MIV, OICR, ecc.

Sulle modalità di negoziazione: sono diverse a seconda del tipo, segmento o comparti di mercato ma in generale si possono svolgere con modalità di «asta di apertura» che serve per determinare il prezzo di apertura di seduta del mercato, seguita dalla «negoziazione continua» oppure solo con la seconda modalità che consiste nell’abbinamento automatico di proposte di acquisto e di vendita presenti sul mercato e ordinate secondo il criterio temporale; con seguenti fasi: asta di apertura → raccoglie le proposte di negoziazione che si accumulano e così si forma un prezzo teorico d’asta, negoziazione continua → immissione da parte di operator di ordini di vario genere e alla fine asta di chiusura → fase in cui si determina il prezzo di listino di un determinato titolo, molto importante.
 
Art 3.4.2 comma 7. Le proposte sono ordinate in base al prezzo decrescente o, a parità di prezzo, priorità temporale per essere matcchate. Sul piano quantitativo devono essere superiori a un certo lotto che sarebbe il minimo negoziabile.
 
Serve negoziatore specialista soprattutto nel mercato STAR e si impegna a emettere ordini a particolari condizioni di prezzo. Questa modalità di negoziazione si chiama modalità order-driven. In altri segmenti le fasi sono diverse: serve l’operatore market-maker a volte, operatori che si impegnano continuativamente nei confronti del mercato a esporre ordini di acquisti o di vendita a determinate condizioni di prezzo. In questo tipo di mercato tipo il MIV (Mercato degli Investment Vehicles), il mercato non si forma in base agli ordini degli operatori ma a quelli dei market-maker.

Vi sono segmenti particolari in cui è prevista la presenza di negoziatori market maker e questo vale soprattutto per mercati in cui il volume degli scambi è meno importante.
È necessario nel segmento STAR, ETFplus, MIV.
Valgono anche qui regole di trasparenza pre e post negoziazione, in particolare art. 4.5.2 Borsa Italiana si impegna a sua volta a mettere a disposizione certe info (book negoziazione, quantità e condizioni di prezzo, sintesi su prezzi apertura ecc.).

Art. 6.1.2 parametri di cui borsa deve tenere conto per accertamento della commissione di sto tipo di reati.

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