Skip to content

Possibili investimenti per gli OICR


Strumenti finanziari, depositi bancari, beni immobili, crediti e titoli rappresentativi di crediti e altri beni per cui esiste un mercato.
Quindi non devo per forza investire in mercato finanziario ma altro, l’importante è che esista un mercato e che si possa dare un valore determinabile con certezza.

Nei casi dei OICVM [Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari] possono essere fatti solo nella forma di Sicav o fondo comune di investimento aperto, devono essere investiti in strumenti fin dei mercato regolamentati

Art. 8 Un FIA aperto può investire in strumenti fin negoziati o no nel mercato regolamentato ma in misura non superiore al 20%.
Art. 10 e seguenti. I OICR chiusi possono investire in beni immobili, crediti, altri beni con mercato.


Modalità di rimborso e partecipazione

Art 9. Rimborso delle quote: per gli OICVM e per i FIA aperti rimborso una volta all’anno.  
Problema di stabilire a che somma di denaro ho diritto. Sarà il valore della mia quota in quel momento e se il fondo è investito in strumenti finanziari che non hanno un valore determinabile con certezza ma vanno valutati allora è complicato, motivo per cui il legislatore prevede che le operazioni di valutazione debbano essere fatte periodicamente così chi esercita diritto di rimborso sa ipoteticamente il valore di liquidazione della propria quota tenendo conto che le quote non sono azioni e non hanno un valore nominale.
Nel caso dei fondi chiusi ho un altro problema: liquidare il fondo vuol dire liquidare gli investimenti effettuati.
Se vendo una partecipazione di maggioranza non è facile, devo trovare acquirente, andare sul mercato e si potrebbero ottenere proroghe della durata così consento al gestore in modo proficuo e positivo la liquidazione dei partecipanti.
 
Art. 11 dà alcune possibilità di rimborso anticipato quando può avvenire su iniziativa del gestore in casi eccezionali.

I fondi immobiliari
Art. 12. FIA italiani immobiliari. Sono alternativi perché investono solo in alcuni dei beni indicati dell’art. 4 (immobili o diritti immobiliari o in società immobiliari) in misura di almeno 2/3 del valore complessivo lordo del valore del fondo, misura che può essere diminuita fino al 51%.
Nel tempo sono stati usati da Stato e enti pubblici per funzioni di dismissione del capitale immobiliare pubblico tramite cartolarizzazione.
Questo serve per introdurre una distinzione.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.