Svolgimento servizi e attività, regole di comportamento per i nostri intermediari e banche che prestano servizi di investimento
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati → l’intermediario presta un servizio dietro un corrispettivo quindi è ovvio che deve essere fatto in buona fede, occorre che l’intermediario sia diligente, si misura in base a vari parametri, il più comune è diligenza del buon padre di famiglia. Qui si parla di diligenza professionale. Queste norme sono generali. Quindi a volte il TUF richiama la normativa del codice civile e a volte la può integrare. L’ultimo pezzo che parla dell’integrità dei mercato vuol dire che devo ricordare che si opera in un mercato molto regolamentato e un suo adempimento può determinare conseguenze che possono provocare un problema più ampio e generale di tutto il mercato.
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati → c’è asimmetria perché devo fare tantissimi documenti ecc. e poi devo informare il cliente, una sorta di educazione finanziaria, perché sti documenti devono essere capiti. Poi ci sono anche i problemi di far capire che per quanto possa esserci fiducia con il proprio consulente, bisogna saper capire e valutare ciò che mi viene proposto.
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti → una cosa è la documentazione contrattuale, un’altra sono le comunicazioni pubblicitarie. Quest’ultime sono solo pubblicità.
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività → risorse umane per poter fare le attività che si propone sulla base del suo programma di attività, e farle assicurando al sana e prudente gestione. Qui si parla della gestione interna dell’azienda, il complesso di beni che servono per svolgere sta attività. Ci sono anche regole prudenziali con requisiti patrimoniali dell’impresa d’investimento.
“Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio”
1. Gli intermediari si dotano di una organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.
A tal fine, gli intermediari, nell’esercizio dei servizi, adottano, applicano e mantengono:
a) solidi dispositivi di governo societario, ivi compresi processi decisionali e una struttura organizzativa che specifichino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;
b) un efficace sistema di gestione del rischio dell’impresa;
c) misure che assicurino che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità;
d) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell’intermediario;
e) politiche e procedure volte ad assicurare che il personale sia provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l’esercizio delle responsabilità loro attribuite;
f) a tutti i livelli pertinenti, un sistema efficace di segnalazione interna e di comunicazione delle informazioni;
g) sistemi e procedure diretti a conservare registrazioni adeguate e ordinate dei fatti di gestione dell’intermediario e della sua organizzazione interna;
h) criteri e procedure volti a garantire che l’affidamento di funzioni multiple ai soggetti rilevanti non impedisca e non sia tale da potere probabilmente impedire loro di svolgere in modo
i) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni medesime;
l) politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuità e la regolarità dei servizi volte ad assicurare la capacità di operare su base continuativa; limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell’operatività; preservare i dati e le funzioni essenziali;
iv) garantire la continuità dei servizi in caso di interruzione dei sistemi e delle procedure.
Qualora ciò non sia possibile, permettere di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi;
m) politiche e procedure contabili che consentano di fornire tempestivamente alle autorità di vigilanza documenti che presentino un quadro fedele della posizione finanziaria ed economica e che siano conformi a tutti i principi e a tutte le norme anche contabili applicabili.
3. Gli intermediari controllano e valutano con regolarità l’adeguatezza e l’efficacia dei requisiti previsti dal presente articolo e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.
b) non siano alterati il rapporto e gli obblighi dell’intermediario nei confronti della sua clientela;
c) non sia messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l’intermediario deve soddisfare per poter essere autorizzato e per conservare l’autorizzazione alla prestazione di servizi o attività di investimento;
d) non venga soppressa o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l’autorizzazione dell’intermediario.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Elisa Bellati
[Visita la sua tesi: "Le politiche monetarie non convenzionali"]
- Università: Università degli studi di Genova
- Facoltà: Economia
- Corso: EIF (Economia Istituzioni Finanziarie)
- Esame: Diritto della banca e degli intermediari finanziari
- Docente: Andrea Pericu
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