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Chiusura e riapertura del fallimento (artt. 118 e ss.)


CASI DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO (art. 118)
La cessazione della procedura fallimentare può avvenire con la chiusura o con un concordato fallimentare. La chiusura del fallimento si può avere in 4 casi:
• Per mancanza di domande di insinuazione al passivo tempestive. Basta una sola domanda per impedire che si verifichi questa causa di chiusura. Per essere tempestive, le domande devono pervenire entro il termine perentorio di 30gg prima dell’adunanza per l’esame dello stato passivo.
• Per estinzione integrale del passivo che deve riguardare tutti i crediti ammessi al passivo e anche i debiti da pagare in prededuzione. L’estinzione può avvenire mediante le ripartizioni ma anche in altro modo come ad esemp. a seguito del pagamento di un terzo.
• Per ripartizione finale dell’attivo. Questo è il caso più frequente e costituisce l’esito di una procedura che si è compiutamente svolta in tutte le sue fasi.
• Per insufficienza dell’attivo e cioè quando l’attivo presente e potenziale del patrimonio del fallito sia inesistente o talmente scarso da non consentire di soddisfare nemmeno in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili né le spese di procedura.

PROCEDIMENTO PER LA CHIUSURA (art.119)
La chiusura avviene con decreto del tribunale. Sono legittimati a provocare il provvedimento il curatore e il debitore, ma il tribunale può provvedere anche d’ufficio. In caso di chiusura per insufficienza dell’attivo, se ad essa si giunge prima dell’approvazione del programma di liquidazione, il tribunale deve sentire il comitato e il fallito. I loro pareri sono obbligatori ma non vincolanti. In caso di chiusura successiva all’approvazione del piano di liquidazione può ritenersi che essa fosse prevista dal piano, in caso contrario il curatore dovrà presentare un supplemento del piano. Il decreto di chiusura è soggetto alle forme di pubblicità disposta dall’art.17. Il tribunale deve decidere con decreto tanto se accoglie tanto se respinge la richiesta; contro questo decreto si può fare reclamo in corte d’appello. Legittimati attivi al reclamo sono il curatore, il fallito, il comitato dei creditori e chiunque vi abbia interesse; il termine è di 10gg che decorrono dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per i destinatari e dall’iscrizione nel registro delle imprese per gli altri interessati. La chiusura si ha soltanto con il decreto ma il verificarsi dei presupposti fa sorgere in capo al curatore l’obbligo di attivarsi. Per quanto riguarda la chiusura per ripartizione finale dell’attivo, di estinzione totale del passivo e di mancanza di insinuazioni, si presuppone l’approvazione del rendiconto del curatore. La chiusura è possibile anche in caso di giudizi pendenti di opposizione allo stato passivo. Infine, il decreto di chiusura deve contenere anche le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione.

GLI EFFETTI DELLA CHIUSURA (art. 120)
In linea generale, la chiusura del fallimento provoca la cessazione degli effetti del fallimento, restano però fermi gli effetti già prodotti. Cessano anche gli obblighi del fallito relativi alla corrispondenza e alla residenza e più specificatamente si ha:
• decadenza degli organi della procedura.
• Il fallito riacquista il potere di amministrare e di disporre del proprio patrimonio che risulta essere al termine dell’attività del curatore. Anche se raramente ce ne sarà la concreta possibilità, gli dovranno essere restituiti i beni residui e tutta la documentazione necessaria ad esercitare diritti e facoltà; per contro sarà tenuto a compiere obbligazioni residue. L’ex fallito riacquista poi la legittimazione processuale che aveva perso cosicchè nella eventualità di procedimenti ancora in corso nei quali il curatore sta in giudizio in sostituzione del fallito, la chiusura del fallimento comporta l’interruzione del processo.
• A meno che non sia stata concessa l’esdebitazione i creditori riacquistano la possibilità di esercitare o continuare azioni esecutive individuali per quella parte dei loro crediti rimasta insoluta e per quei crediti che non potevano essere fatti valere ai fini del concorso.

LA RIAPERTURA DEL FALLIMENTO (art. 121)
Nei casi in cui il fallimento si chiude per ripartizione finale o per insufficienza dell’attivo, e cioè quando ci sono creditori insoddisfatti è possibile la riapertura entro 5 anni dal decreto di chiusura. La riapertura è un istituto destinato ad operare nel caso in cui l’ex fallito non abbia intrapreso una nuova attività commerciale perché altrimenti si dovrebbe aprire un nuovo fallimento. Tuttavia per esigenze di concretezza del diritto, non è sufficiente che entro 5 anni sia presentato il ricorso ma occorre che sia emanato il provvedimento di riapertura. La riapertura è possibile in 2 casi:
• Se risulta che nel patrimonio esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento cioè che consentono una ripartizione a favore dei creditori vecchi e nuovi; o perché sono sopraggiunti beni nuovi, o perché sono stati scoperti beni prima ignorati o perché beni, prima di valore irrilevante, hanno subito una rivalutazione.
• Se il debitore offre garanzia di pagare almeno il 10% a creditori vecchi e nuovi.
Sono legittimati a chiedere la riapertura del fallimento il debitore o qualunque creditore. Il creditore può essere “vecchio” cioè anteriore al precedente fallimento o uno “nuovo” cioè sorto successivamente. Non è prevista la riapertura su istanza del PM. Competente è il tribunale che ha dichiarato il precedente fallimento, che decide in camera di consiglio dopo un procedimento simile a quello per la dichiarazione che esige l’audizione del debitore. Il tribunale potrà valutare l’utilità del provvedimento con discrezionalità, ma non in caso di iniziativa dell’ex fallito che si ritiene abbia il diritto, offrendo il 10% di ottenere l’esecuzione collettiva. L’istanza si fa con ricorso: se il tribunale decide di respingerlo lo farà con decreto motivato, se decide di accoglierlo lo farà con sentenza. Il decreto sarà reclamabile davanti alla corte d’appello. La sentenza di riapertura è soggetta alle forme di pubblicità previste. Curatore e giudice delegato saranno, se possibile quelli del vecchio fallimento, mentre il comitato dei creditori dovrà essere composto anche da nuovi creditori. Anche nella sentenza di riapertura vengono fissati i termini per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo, così come quelle di rivendicazione e restituzione. Per il resto la procedura si svolge secondo la disciplina dettata per il normale fallimento applicabile salvo quanto disposto dagli artt. 122 e 123 che disciplinano il concorso tra vecchi e nuovi creditori.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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