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Diritto al voto e votazione (artt.127 e 128)


Dalla comunicazione della proposta decorre un termine, fissato dal giudice, non inferiore a 20gg e né superiore a 30, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria eventuali dichiarazioni di dissenso. L’art.127 disciplina il voto nel concordato diversificando le ipotesi in cui la proposta sia stata presentata prima o dopo il deposito del decreto di esecutività. Nel primo caso i creditori aventi diritto al voto sono quelli che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice. nel secondo caso, sono legittimati al voto quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo, compresi i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva. Al co.2 si stabilisce poi che il diritto al voto è riconosciuto anche ai creditori privilegiati quando il credito vantato non può essere integralmente soddisfatto; da questo principio si evince che ogni volta che ci siano creditori (chirografari e privilegiato) ai quali si accorda il pagamento integrale saranno privi di voto. Al co.4 si dispone però che i creditori muniti di prelazione, non votano per la parte coperta dalla garanzia mentre per il residuo, essendo da considerarsi come chirografari, sono ammessi al voto. I privilegiati possono però rinunciare a parte del privilegio per ottenere il diritto di voto (co.3). Sono comunque esclusi dal voto i creditore da soddisfare in prededuzione, il coniuge del fallito, i suoi parenti e gli affini fino al quarto grado,i cessionari e gli aggiudicanti dei crediti del coniuge, ecc. L’esclusione dal voto comporta anche l’esclusione dal computo delle maggioranze. Il voto espresso dai soggetti privi di questo diritto è nullo e può compromettere la successiva omologazione, quando le maggioranze prescritte sono state raggiunte sulla base del voto stesso.
La disciplina dell’approvazione del concordato fallimentare (art.128) è simile a quella per il concordato preventivo. Per il raggiungimento dell’accordo è richiesto il voto favorevole solo della maggioranza dei crediti ammessi al voto. Laddove sono previste diverse classi di creditori, ai fini dell’approvazione, la maggioranza dei crediti deve sussistere all’interno di ciascuna classe votante. L’art.124 adotta la regola del silenzio assenso: chi non fa pervenire il proprio dissenso in cancelleria entro il termine fissato dal giudice delegato, si reputa consenziente. Fino a quando tutte le classi si esprimono a favore del concordato, non ci sono problemi; al contrario problemi ci saranno se c’è dissenso da parte di una  o più classi. Da questo si può comunque prescindere se il tribunale accerta che comunque sia stata raggiunta la maggioranza dei consensi degli ammessi al voto la proposta sia stata approvata dalla maggioranza delle classi.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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